Pagano l'Iva con l'aliquota ordinaria del 20 per cento le prestazioni di assistenza legale, in ambito di patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla residenza o domicilio del soggetto che beneficia della difesa. Infatti le prestazioni rese dagli avvocati soddisfano il requisito della territorialità in quanto effettuate da soggetti italiani a favore di un ente pubblico, il ministero della Giustizia, che agisce nella sua veste istituzionale e, quindi, viene considerato come un qualsiasi consumatore finale.

Con la risoluzione 59/E del 22 febbraio 2008 si fa luce sulla sussistenza o meno del presupposto territoriale di applicazione dell'Iva nel caso suindicato e sulla tassazione Iva che ne consegue. Nelle considerazioni fatte dall'agenzia delle Entrate si ricorda, in via preliminare, che le prestazioni di consulenza e assistenza legale effettuate da avvocati italiani, si ritengono effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a favore di soggetti residenti all'estero, nell'ambito del territorio dell'Unione europea. La norma (Dpr 633 del 1972, art. 7) indica che questo tipo di prestazioni di lavoro sono considerate effettuate nel territorio nazionale quando il destinatario non è un soggetto passivo Iva nel Paese in cui ha stabilito la residenza, mentre per i cittadini domiciliati extra Unione europea c'è l'esclusione dal campo Iva per carenza del presupposto territoriale anche in caso di attività di tutela legale svolta nel territorio italiano.

Il requisito della territorialità sussiste, nel caso specifico, per il fatto che tanto il prestatore quanto il committente sono operatori nazionali, infatti l'attività è svolta da avvocati italiani in favore dello Stato e non è rilevante il domicilio del soggetto che beneficia della tutela legale.

Si può quindi affermare che queste prestazioni sono rese a favore di un soggetto pubblico che agisce nella sua veste istituzionale e perciò considerato come un consumatore finale e scontano l'imposta con l'aliquota ordinaria del 20 per cento.

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