Valore delle partecipazioni cadute in successione per redditi diversi di natura finanziaria

Con il decreto legge n. 262/2006 è stata introdotta nel nostro ordinamento l'imposta sulle successioni e donazioni. Dall'entrata in vigore del Dl non è più possibile optare tra il costo sostenuto dal de cuius (o in alternativa, il valore che ha provveduto a rivalutare) e il valore definito o dichiarato ai fini dell'imposta di successione. Di conseguenza, è il valore indicato nella dichiarazione di successione, salvo rettifica da parte dell'Amministrazione finanziaria, a cui si deve fare riferimento per calcolare le plusvalenze imponibili di partecipazioni cadute in successione, ai fini della determinazione di redditi diversi di natura finanziaria. Le modalità sono indicate nell'articolo 16 del Dlgs 346/1990. Tali disposizioni sono rilevanti e devono essere osservate in sede di dichiarazione, anche in presenza di franchigie capaci di annullare o ridurre l'imponibile. Nel caso in cui le partecipazioni siano esentate dall'imposta di successione (articolo 3, comma 4-ter, del Tus) si deve fare invece riferimento al valore delle partecipazioni.

Deducibilità degli interessi passivi

Per calcolare il valore deducibile degli interessi passivi nel reddito d'impresa, è necessario procedere alla determinazione della grandezza denominata reddito operativo lordo. Il 30% del Rol rappresenta il limite massimo deducibile degli interessi passivi. In questo contesto, il nuovo articolo 96 del Tuir (commi 7 e 8), come sostituito dall'articolo 1, comma 33, lettera i, della Finanziaria 2008 stabilisce che, nella determinazione del reddito complessivo globale della fiscal unit, è consentito compensare, in capo a un'altra società dello stesso gruppo, la quota di interessi passivi netti indeducibili prodotta in capo a un soggetto che partecipa al regime di tassazione di gruppo con capienza di reddito operativo lordo rimanente dopo la compensazione individuale. Sebbene la Finanziaria 2008 abbia eliminato le rettifiche di consolidamento, modificando l'articolo 122 del Tuir, le disposizioni previste dall'articolo 96 del Tuir sulla deducibilità di interessi passivi relativamente a chi partecipa al consolidato nazionale, permettono alla fiscal unit di godere di un beneficio fiscale (inteso quale abbattimento del reddito complessivo di gruppo) paragonabile a quello generato in passato dalle rettifiche di consolidamento. Di conseguenza, se gli accordi di consolidamento, rinegoziati sulla base delle modifiche normative intervenute, stabiliscono una remunerazione del vantaggio tributario apportato alla fiscal unit dal soggetto che partecipa al regime titolare del reddito operativo lordo capiente, allora le somme versate in contropartita non saranno soggette a tassazione in base a quanto indicato dall'articolo 118, comma 4, del Tuir.

L'introduzione delle white list

Divieto di deducibilità per quelle spese che derivano da operazioni intercorse con soggetti che risiedono ovvero sono localizzati in Stati o territori diversi da quelli inclusi nella lista (white list) di cui al decreto ministeriale emanato in base all'articolo 168-bis del Tuir. È una delle novità contenute nel comma 10 dell'articolo 110 del Tuir, come modificato dalla legge finanziaria. Definire il concetto di residenza è importante per una corretta applicazione delle attuali disposizioni. Infatti, la sostituzione delle black list con una o più white list potrebbe creare un problema procedurale in sede di applicazione delle norme antiabuso (Cfc, deducibilità dei costi eccetera). Di conseguenza, mentre oggi i soggetti che acquistano merce dall'estero si preoccupano di evidenziare in dichiarazione soltanto le transazioni con soggetti domiciliati negli Stati black list, in futuro dovrebbero evidenziare tutte le operazioni con soggetti non domiciliati negli Stati white list.

In questo contesto nasce spontaneo l'interrogativo. In che modo il contribuente deve documentare la residenza della controparte considerato che la norma non spiega come farlo? Nella nuova normativa si fa esplicito riferimento alle imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori non inclusi nella futura white list. L'espressione residenti o localizzate, usate dal legislatore nel nuovo comma 10 dell'articolo 110 del Tuir, è volutamente generica e include non soltanto le imprese residenti ma anche le stabili organizzazioni e le imprese che possono essere localizzate secondo criteri diversi dalla residenza. Per dimostrare la residenza o la localizzazione dell'impresa estera, in assenza di una normativa che stabilisca le modalità, possono essere utili tutti i mezzi di prova. In particolare, la certificazione della competente autorità estera, una dichiarazione rilasciata dall'impresa estera ma anche una documentazione commerciale (fatture, corrispondenza) da cui si possa evincere che l'impresa risiede con una propria struttura nello Stato estero.

Fonte: Agenzia Entrate

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