Chiarimenti in arrivo per uffici e intermediari. E' stata, infatti, firmata oggi dal direttore dell'Agenzia, Massimo Romano, la circolare n. 11/E che detta le regole da seguire su alcune importanti problematiche connesse alla nuova disciplina delle sanzioni a carico di Caf e intermediari abilitati introdotta con la Finanziaria 2007. Istruzioni in materia erano già state fornite nel settembre 2007 con la circolare n. 52/E. Alla circolare erano poi seguiti incontri con alcuni Caf e videoconferenze con gli uffici, ma le richieste di ulteriori precisazioni, soprattutto in merito ad aspetti procedurali, hanno indotto l'Amministrazione finanziaria a tornare sull'argomento, per dare risposta ai quesiti più frequenti e rilevanti. Il documento fornisce, tra gli altri, chiarimenti di dettaglio in merito alle competenze degli uffici Audit nell'applicazione delle sanzioni, istruzioni sulla disciplina del ravvedimento operoso e sulle regole da seguire in caso di definizione agevolata.

Competenze degli uffici Audit

La circolare chiarisce innanzitutto che, in seguito alle modifiche apportate dalla Finanziaria 2007 (commi 33 e 34 dell'articolo unico), la norma che legittima l'attività degli uffici Audit dell'agenzia delle Entrate non è più l'articolo 13 della legge 689/81 ma l'articolo 8 del decreto dirigenziale 31 luglio 1998.

Viene poi spiegato che gli uffici possono intervenire anche presso eventuali sedi distaccate dell'intermediario: la loro attività è infatti propedeutica alla contestazione della violazione e può di conseguenza essere svolta anche dagli uffici Audit della direzione regionale in cui è situata la sede secondaria del Caf, fermo restando l'obbligo di invio dei verbali alla direzione regionale competente in relazione alla sede principale.

Ulteriori chiarimenti riguardano i criteri per l'individuazione del trasgressore: per le dichiarazioni trasmesse da studi associati, ad esempio, il responsabile per l'omessa o tardiva presentazione telematica è il professionista che ha richiesto l'abilitazione alla trasmissione e non lo studio, mentre per quelle trasmesse dai Caf sono gli stessi centri a rispondere, e non il dipendente che ha commesso la violazione. Un discorso a parte merita l'infedele rilascio del visto di conformità (o dell'asseverazione), per il quale risponde in via diretta il Raf (responsabile del centro assistenza) e in solido il Caf.

Viene, inoltre, precisato che non è possibile applicare la sanzione della revoca dell'autorizzazione allo svolgimento di attività di assistenza fiscale in presenza di sole segnalazioni degli uffici Audit, segnalazioni che potranno comunque essere valutate per disporne eventualmente la sospensione cautelare. No - per il principio del "favor rei" - anche alla trasmissione ai competenti ordini professionali dei provvedimenti sanzionatori per omessa o tardiva trasmissione telematica se le violazioni sono state commesse prima del 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore delle nuove disposizioni).

Ravvedimento operoso e cumulo giuridico

La circolare esclude la possibilità di applicare il cumulo giuridico per il ravvedimento operoso di più violazioni per omessa o tardiva trasmissione. Va da sé che per le dichiarazioni presentate tramite modello Unico, il Caf o l'intermediario potranno ravvedersi calcolando un'unica sanzione e non tante quante sono le dichiarazioni che confluiscono nella dichiarazione unificata. Quanto alla disciplina del cumulo giuridico in caso di progressione, è specificato che essa non si applica in relazione alla posizione di contribuenti diversi. Relativamente al solo modello 730, viene sottolineato che è possibile accedere al ravvedimento operoso entro il 10 novembre di ciascun anno (termine per la trasmissione delle dichiarazioni integrative). Se il ritardo nella trasmissione supera i 90 giorni, la sanzione sarà ridotta a un quinto del minimo e non a un ottavo. E sempre a proposito di dichiarazioni, la presentazione di una integrativa o di una correttiva da parte del contribuente, che elimini l'infedeltà del visto di conformità o dell'asseverazione, "scagiona" il Caf o l'intermediario, che non potrà più essere sanzionato per quella violazione.

Definizione agevolata

Porte aperte ai Caf per la definizione agevolata secondo le regole dell'articolo 16 del Dlgs 472/97.

A fronte di un atto di contestazione comprendente più tipologie di violazioni, è inoltre aperta la possibilità di definire in via agevolata solo alcune delle violazioni: in questo caso - spiega la circolare - il contribuente dovrà individuare nell'atto di contestazione le sanzioni che intende definire e provvedere al versamento in misura diretta. Esclusa, infine, la possibilità di definizione agevolata se la fase di contestazione si è conclusa entro il 31 dicembre 2006.


Fonte: Agenzia Entrate - Chiara Ciranda

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