Le somme versate da un consorzio per lo Sviluppo industriale per registrare i contratti di locazione relativi a immobili, possono essere rimborsate in quanto lo stesso, in luogo del registro, avrebbe potuto pagare un’imposta sostitutiva. La norma (articoli 23 e 24 del Dpr 601/1973) dispone, infatti, tale agevolazione per le attività, tra gli altri, dei consorzi “pubblici”, in sostituzione delle imposte di registro e di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. Il rimborso è subordinato al versamento dell’imposta sostitutiva.
Risoluzione n. 27/E del 31 gennaio 2008

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