Uno studio associato può detrarre l'Iva relativa all'acquisto di un immobile strumentale solo se è documentata la destinazione del bene all'esercizio dell'attività professionale. Qualora l'edificio sia iscritto nei pubblici registri a nome dei partecipanti e sia utilizzato come bene strumentale, è possibile anche l'ammortamento dei costi d'acquisto. In caso di cessione dell'immobile dopo dieci anni, termine di scadenza del periodo di osservazione fiscale, non va operata la rettifica della detrazione. Rileva invece ai fini dell'imposta la retrocessione dello stesso ai singoli associati nell'ipotesi di scioglimento dello studio. In quest'ultima ipotesi, sarà l'associazione a emettere fattura imponibile a Iva nei confronti dei propri associati.

Lo precisa l'agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 48/E del 15 febbraio, a fronte dell'interpello di uno studio in procinto di acquistare un immobile strumentale all'attività lavorativa.

L'associazione professionale chiede come interpretare il trattamento fiscale da riservare all'acquisto del bene ai fini Iva, ai sensi dell'articolo 19 del Dpr 633/1972. Imprescindibile nella risposta fornita dalle Entrate è il sussistere della natura strumentale dello stesso all'attività professionale, che deve essere prevista nell'atto d'acquisto o comunque documentata.

Per quanto concerne la richiesta di chiarimento dell'istante sulla possibilità di effettuare l'ammortamento del bene, l'Agenzia richiama la risposta del Governo all'interrogazione parlamentare del 21 febbraio 2007, in cui si cita il parere delle Entrate in merito: "l'Agenzia ritiene che l'ammortamento del costo d'acquisto dell'immobile strumentale all'esercizio in comune della professione possa essere riconosciuto unicamente laddove l'immobile risulti essere iscritto nei pubblici registri immobiliari a nome dei partecipanti all'associazione professionale ed utilizzato come bene strumentale per l'esercizio della professione". La possibilità di ammortizzare i costi esiste dunque, ma è subordinata al verificarsi di due condizioni: l'iscrizione del bene nei registri a nome dei soci e la sua natura strumentale.

L'Amministrazione precisa inoltre che le plusvalenze generate dall'eventuale cessione dell'edificio sono tassabili, senza che rilevi il periodo in cui l'atto si è compiuto.

Diversi i termini della questione sul versante delle imposte indirette. Nella stessa ipotesi di cessione, ai fini Iva è discriminante il fattore tempo: non va effettuata la rettifica dell'imposta sul valore aggiunto solo se la vendita dell'immobile avviene una volta trascorso il periodo di osservazione fiscale, fissato in dieci anni dall'acquisto.

Nella risoluzione si contempla anche l'eventualità di scioglimento dell'associazione professionale, nel qual caso, si chiede se la retrocessione dell'edificio ai singoli associati debba essere autofatturata con addebito Iva agli stessi. La risposta delle Entrate è affermativa, perché rileva ai fini dell'imposta la destinazione dell'immobile a uso personale, una volta cessata l'attività.

Risoluzione n. 48/E del 15 febbraio 2008

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