I contribuenti obbligati alla presentazione degli elenchi clienti e fornitori devono indicare anche i dati relativi ad acquisti e cessioni intervenute con contribuenti minimi. In caso di cessazione dal regime con effetto immediato, l'Iva relativa alle operazioni effettuate prima del superamento del limite rileva solo in sede di determinazione dell'imposta a saldo risultante dalla dichiarazione annuale, senza applicazione di sanzioni o interessi. L'Iva versata a seguito della rettifica della detrazione costituisce costo deducibile.

Sono alcune delle rilevanti precisazioni fornite dall'agenzia delle Entrate in occasione della videoconferenza del 21 febbraio scorso, raccolte nella circolare n. 13/E del 26 febbraio.

Beni strumentali

Ai fini della verifica del limite dei 15mila euro di beni strumentali nel triennio precedente, va considerato il corrispettivo complessivamente pagato, anche nel caso in cui, per l'acquisizione del bene, si sia beneficiato di un contributo a fondo perduto in conto impianti.

Al raggiungimento del tetto concorrono anche gli importi corrisposti per la locazione dell'immobile in cui è svolta l'attività economica.

Il triennio precedente a cui far riferimento è quello solare, a prescindere dall'effettiva operatività del soggetto; pertanto, un'impresa che ha aperto partita Iva nel 2005 ma ha avviato l'attività solo l'anno successivo, volendo accedere al regime semplificato nel 2008, dovrà conteggiare nel limite dei 15mila euro i beni strumentali acquistati nel triennio 2005-2007, compresi quindi quelli del 2005, anno in cui risultava ancora inattiva.

Nel caso di "trasformazione", in sostanziale neutralità fiscale, di una società di persone in ditta individuale, per la verifica delle condizioni di accesso al regime dei minimi occorre far riferimento ai valori della società prima dell'operazione.

Altri requisiti di accesso

Per la verifica del limite dei 30mila euro di ricavi, chi ha iniziato l'attività nel 2007 deve effettuare il ragguaglio ad anno; analoga procedura va seguita da chi ha cessato l'attività nel 2007 e ne ha avviata una nuova nel 2008.

Se un imprenditore effettua anche prestazioni occasionali di consulenza, per le quali percepisce compensi non rilevanti ai fini Iva e pertanto classificabili come redditi diversi, di questi non dovrà tener conto ai fini della verifica del limite dei 30mila euro di ricavi.

La corresponsione, nel 2007, del Tfr a un dipendente cessato nel 2006 non preclude l'accesso al regime dei minimi, in quanto le spese relative al Tfr si considerano sostenute nel periodo di imposta in cui le stesse maturano.

L'effettuazione di prestazioni per le quali non sussiste il requisito della territorialità (lavoro autonomo svolte all'estero) non impedisce l'accesso al regime dei minimi. I relativi compensi, tuttavia, rientrano nella verifica del limite dei 30mila euro.

La partecipazione ad un raggruppamento temporaneo di professionisti non permette l'adozione del regime se le attività del gruppo sono svolte unitariamente avvalendosi di un'organizzazione comune; nessun ostacolo, invece, quando i professionisti agiscono in modo autonomo e separato.

Il passaggio dal "forfettino" (articolo 13, legge 388/2000) al regime dei minimi comporta l'obbligo di comunicare all'agenzia delle Entrate la revoca della precedente opzione. Se l'adempimento è omesso, la permanenza tra i "minimi" è tuttavia assicurata dal comportamento concludente, fermo restando che la comunicazione va comunque fatta.

Rettifica della detrazione

Al momento dell'ingresso nel regime dei minimi, la rettifica della detrazione Iva deve essere effettuata anche in relazione ai beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e a quelli il cui coefficiente di ammortamento è superiore al 25% soltanto se gli stessi non sono stati ancora utilizzati o ceduti.

In caso di leasing, per la rettifica della detrazione relativa ai canoni corrisposti anticipatamente e al maxicanone iniziale, andrà versata la quota di imposta corrispondente al periodo di residua durata del contratto o della rata. Ad esempio:

Contratto di leasing: 60 mesi

Maxicanone: 7.200 euro, pagati il 1° settembre 2006

Iva: 1.200 euro, interamente detratta

Iva/mese: 1.200 / 60 = 20

Durata residua del contratto al momento dell'ingresso nel regime: 44 mesi

Iva dovuta a seguito di rettifica: 20 x 44 = 880 euro.

Dichiarazioni d'intento

Chi, durante l'anno solare precedente, ha emesso fatture senza addebito d'imposta a seguito di dichiarazione d'intento rilasciata dal committente (articolo 8, lettera c), Dpr 633/1972), non può qualificarsi contribuente minimo.

Quando un "minimo" riceve dichiarazione d'intento, deve restituirla al committente informandolo che l'operazione avverrà comunque senza addebito d'imposta perché effettuata ai sensi della disciplina "semplificata".

Plusvalenza da cessione di beni strumentali

La plusvalenza realizzata per la cessione di un bene strumentale, indipendentemente dal fatto che avvenga durante la permanenza nel regime dei minimi o una volta fuoriusciti, è determinata in modo diverso a seconda del momento di acquisizione del bene. Se questo è acquistato prima dell'ingresso nel regime semplificato, la plusvalenza è rappresentata dalla differenza fra il corrispettivo percepito e il costo non ammortizzato; altrimenti, è costituita dall'intero corrispettivo, poiché il costo sostenuto in vigenza del regime è interamente deducibile.

Comunicazione dati Iva

I contribuenti minimi sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione dati Iva. L'esonero trova applicazione a partire dal periodo d'imposta 2008, quindi per l'adempimento previsto nel febbraio 2009. Per quanto riguarda la comunicazione relativa all'anno 2007, la stessa va trasmessa anche dai "minimi" se non sussistono ulteriori cause di esclusione (ad esempio, volume d'affari non superiore a 25.822,84 euro).

Elenchi clienti e fornitori

I contribuenti obbligati alla presentazione degli elenchi clienti e fornitori devono indicare anche i dati relativi ad acquisti e cessioni effettuate con contribuenti minimi.

Imprese familiari: determinazione dell'acconto

I contribuenti minimi non possono determinare l'acconto dovuto per il primo anno di applicazione del regime soltanto con il metodo previsionale, devono utilizzare esclusivamente il metodo storico. Il titolare dell'impresa familiare, essendo tenuto a versare anche l'acconto per i collaboratori, dovrà sommare al 98% della propria imposta relativa all'anno precedente il 98% di quella dei collaboratori "per la quota parte riferibile al reddito di partecipazione all'impresa familiare... determinata in proporzione all'incidenza del reddito di partecipazione sul reddito complessivo".

Uscita dal regime

In caso di fuoriuscita dal regime in corso d'anno per superamento del limite dei 30mila euro per oltre il 50%, andrà versata l'Iva relativa a tutte le operazioni effettuate durante la permanenza nel regime e quindi senza applicazione dell'imposta. La "regolarizzazione", senza applicazione di sanzioni e interessi, avverrà in sede di determinazione dell'imposta a saldo risultante dalla dichiarazione annuale.

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