Interessi passivi - norma anti abuso nelle fusioni

Le limitazioni previste per il riporto delle perdite fiscali vengono estese dalla Finanziaria 2008 anche agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti in quanto eccedenti il plafond del reddito operativo rettificato. Più precisamente, l'agenzia delle Entrate chiarisce che, in caso di fusione societaria, gli interessi passivi che risultano non deducibili nel periodo d'imposta di contabilizzazione, sono riportabili in avanti dalla società risultante dalla fusione per l'importo che non ecceda l'ammontare del patrimonio netto contabile e purché essa sia operativa. In caso contrario, se una società ha "oneri" da riportare ma non soddisfa la condizione di operatività, non possono essere riportati né interessi indeducibili né perdite pregresse. Infine, per quanto riguarda il limite delle svalutazioni dedotte, in presenza di una svalutazione delle partecipazioni la normativa vigente non consente di effettuare il riporto in avanti degli eventuali interessi passivi indeducibili, mentre è sempre possibile riportare le perdite fiscali pregresse fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione effettuata.

Consolidato e interessi passivi: rilevanza delle partecipazioni estere

In caso di partecipazione al consolidato nazionale, l'eventuale eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati indeducibili relativa a un soggetto può essere usata per abbattere il reddito complessivo di gruppo se gli altri soggetti che partecipano al consolidato, incluse le società estere, presentano per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. La disposizione estende la partecipazione al consolidato anche alle società estere le quali sono legittimate a esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo.

Nella determinazione del reddito complessivo globale della fiscal unit, viene ammessa la possibilità di compensare la quota di interessi passivi netti indeducibili gravante su una delle società del gruppo (anche non residente purché soddisfi i requisiti del controllo rilevante per l'accesso al consolidato nazionale e dell'identità dell'esercizio sociale e della certificazione del bilancio) con la capienza di Rol che residua dopo la compensazione individuale.

Tale modalità di determinazione ha natura facoltativa e non pregiudica la facoltà di una diversa valutazione per gli anni successivi.

Fonte: Telefisco.

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