La notifica del ricorso a un ufficio diverso da quello che ha emanato l'atto che si intende impugnare è da ritenersi irrituale e dunque inammissibile, non valendo in ambito processuale tributario il principio meramente amministrativo, invocato dal contribuente, secondo cui un organo della Pubblica amministrazione, che riceve un atto per il quale non è competente, è tenuto a trasmetterlo all'Ufficio competente.

E' questo il contenuto della pronuncia della Commissione tributaria dell'Umbria, n. 21 del 2007, con la quale la stessa ha ritenuto di respingere l'appello proposto dal contribuente avverso una cartella esattoriale di pagamento, che in primo grado di giudizio aveva inteso impugnare, mediante presentazione del ricorso anziché all'ufficio delle Entrate di Perugia che lo aveva emesso e, quindi, competente a riceverlo, a quello di Foligno.

La lite fiscale risale a circa vent'anni or sono e ha avuto origine da un contratto di vendita di un immobile da parte di due coniugi, comproprietari in comunione legale di beni.

In relazione a tale immobile, l'ufficio, attraverso due avvisi di accertamento Invim inviati a entrambi i coniugi, procedeva in via automatica (articolo 52, comma 4, Dpr 634/1972) ad attribuire una rendita maggiore rispetto a quella applicata dai coniugi, accertamenti impugnati con separati ricorsi dai coniugi.

Gli esiti dei due giudizi furono diversi, in quanto mentre la Ctr di Perugia accoglieva le argomentazioni della ricorrente, diversamente andò per il marito, avendo i giudici perugini accolto l'appello dell'ufficio.

Avverso la cartella esattoriale emessa per il recupero delle somme, veniva proposto ricorso dal coniuge inoltrandolo alla Ctp di Perugia ed, erroneamente, all'ufficio (incompetente) di Foligno.

Costituitosi, l'ufficio delle entrate di Foligno eccepiva in primis la carenza di legittimazione passiva in capo allo stesso, erroneamente chiamato in giudizio dal contribuente in luogo del competente ufficio di Perugia, cui si doveva l'effettuazione dell'iscrizione a ruolo da cui era, successivamente, scaturita la cartella. La Ctp accoglieva l'eccezione, sollevata dall'ufficio di Foligno, di carenza di legittimazione passiva, e sanciva l'inammissibilità del ricorso.

Il contribuente interponeva allora appello, con inoltro dell'atto sia all'ufficio di Perugia che a quello di Foligno, nel quale, pur ammettendo di avere sbagliato l'individuazione dell'ufficio, sosteneva nel contempo di aver commesso tale errore in buona fede, in quanto convinto che il ricorso fosse stato poi trasmesso per competenza dall'ufficio di Foligno a quello di Perugia. I due uffici delle Entrate umbri destinatari dell'appello del contribuente, dal canto loro, ribattevano chiedendo l'uno (ufficio di Perugia) di essere estromesso dal processo, per non essere stato parte processuale nel precedente grado di giudizio, l'altro (ufficio di Foligno) la conferma della prima sentenza, essendo stata emessa in conformità delle norme che regolano il processo tributario, che individua in modo inequivocabile le parti del processo e per l'Amministrazione quale sia l'ufficio competente in virtù dell'emanazione o della non emanazione dell'atto richiesto.

La disposizione di cui all'articolo 10 del Dlgs 546/1992, infatti, recita testualmente: "Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto ovvero, se l'ufficio e' un centro di servizio, l'ufficio delle entrate del Ministero delle finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso".

Nulla valendo il principio di estrazione amministrativa per cui un organo della Pubblica amministrazione che riceve un atto o un'istanza per i quali non è competente, in quanto non lo ha emesso, è tenuto a trasmetterlo a quello effettivamente competente.

I giudici di secondo grado, con la sentenza in esame, hanno accolto le ragioni dell'ufficio di Foligno e dichiarato inammissibile il ricorso per aver il contribuente individuato in maniera errata l'ufficio legittimato a stare in giudizio.

Per il collegio umbro, dunque, l'ufficio di Foligno non poteva ritenersi parte del processo e la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dello stesso ha comportato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo. Non essendovi alcuna norma nell'ambito della disciplina del processo tributario la quale attribuisca un obbligo di "ritrasmissione" o di girata per competenza ad altro ufficio e al quale risultino spettare "le attribuzione sul rapporto controverso", cosa che può avvenire soltanto nell'ambito del diritto amministrativo.

Fonte: Agenzia Entrate - Gabriella Petrone

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