Da tributo erariale a tributo regionale

La legge finanziaria per il 2008 contiene importanti novità in materia di imposta regionale sulle attività produttive.

Viene previsto che "… la dichiarazione annuale dell'imposta regionale sulle attività produttive non deve essere più presentata in forma unificata e deve essere presentata direttamente alla Regione o alla Provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo".

L'Irap diverrà un tributo regionale a tutti gli effetti sia perché la dichiarazione andrà presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo sia perché la stessa dichiarazione non si configurerà più come un quadro - precisamente il quadro IQ - all'interno del modello Unico, ma diverrà autonoma rispetto alla dichiarazione dei redditi.

Entro il 31 marzo 2008 verrà emanato il decreto di natura non regolamentare del ministro dell'Economia e delle Finanze che stabilirà i nuovi termini e le modalità di presentazione della dichiarazione Irap e saranno dettate le opportune disposizioni di coordinamento.

Base imponibile Irap non più influenzata dalle variazioni fiscali previste ai fini Ires

L'altra novità riguarda una delle principali regole di determinazione del valore della produzione.

La previsione che "i componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione, …….si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi" comporta che i valori contabili dei componenti positivi e negativi del valore della produzione non rileveranno più ai fini dell'Ires.

Nel calcolo della base imponibile Irap assumeranno importanza, pertanto, i soli valori contabili presenti nel valore della produzione all'interno del bilancio, fermo restando che l'Amministrazione finanziaria potrà comunque operare un'attività di accertamento finalizzata a verificare che siano rispettati, nella redazione del bilancio, "i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa".

In merito alla eliminazione delle interferenze fiscali occorre, comunque, precisare che la separazione della base imponibile Irap da quella rilevante per l'imposta sui redditi riguarda soltanto le società di capitali e gli enti commerciali. Le persone fisiche e le società di persone dovranno comunque tenere conto della normativa prevista dal Tuir sul reddito d'impresa in quanto (articolo 1, comma 50, lettera b), "i componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta personale".

Va inoltre rilevato che la base imponibile Irap rimarrà influenzata, nonostante l'abrogazione dell'articolo 11-bis sulle interferenze fiscali, dalle quote residue di componenti positivi (e negativi) rilevati fino al 2007 la cui tassazione (o deducibilità) è stata rinviata a esercizi successivi.

L'articolo 1, comma 51, prevede, infatti, che "resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina" e che, con l'eccezione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni (articolo 111, comma 3, del Tuir), il cui ammontare è deducibile in sei quote costanti a partire dal 2008, "per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente disciplina dell'Irap continuano ad applicarsi le regole precedenti".

La nuova misura dell'aliquota Irap

La Finanziaria 2008 prevede una riduzione dell'aliquota Irap ordinaria dal 4,25 al 3,9 per cento.

Restano inalterate le aliquote Irap previste per il settore agricolo (3,75% per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008) salvo che la prossima Finanziaria per il 2009 confermi anche per il periodo d'imposta 2008 l'aliquota dell'1,9%, da sempre in vigore fin dal primo anno di applicazione dell'Irap.

Nessuna modifica è stata inoltre prevista per l'aliquota Irap cui sono soggette le pubbliche amministrazioni (8,5%).

La nuova misura delle deduzioni

Vengono, inoltre, ridotte le deduzioni forfetarie dalla base imponibile.

Si riportano di seguito le misure delle deduzioni Irap in vigore fino al 2007 e modificate dalla finanziaria per il 2008.

        Fino al 2007   
DEDUZIONE FORFETARIA SPETTANTE
IN BASE A SCAGLIONI DI BASE IMPONIBILE
                 
Fino a 180.759,91       8.000   7.350  
Oltre 180.759, 91 e fino a 180.839,91   6.000   5.500  
oltre 180.839,91 e fino a 180.919,91    4.000   3.700  
oltre 180.919,91 e fino a 180.999,91    2.000   1.850  
DEDUZIONE FORFETARIA PER OGNI DIPENDENTE
A TEMPO INDETERMINATO
                  
Deduzione "base"        5.000   4.600  
Deduzione "maggiorata" alternativa alla deduzione "base"
e spettante per i dipendenti impiegati nelle regioni del sud e isole
    10.000  9.200  
DEDUZIONE FORFETARIA FINO A 5 DIPENDENTI        2.000   1.850  

Per le persone fisiche, le società in nome collettivo e in accomandita semplice esercenti attività commerciali e per le persone fisiche e le società semplici esercenti arti e professioni, gli importi della deduzione forfetaria, spettante in base a importi della base imponibile, sono aumentati di euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Le novità in materia di Irap troveranno applicazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e non potranno, quindi, riguardare i soggetti con eventuale periodo d'imposta "a cavallo" tra il 2007 e il 2008 che saranno tenuti, comunque, a presentare il modello Irap 2008.


Fonte: Agenzia Entrate - Flavio Ferrini

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