La tariffa incentivante prevista dal legislatore a favore del responsabile dei lavori di impianti fotovoltaici, se corrisposta, a titolo di corrispettivo, dal soggetto che utilizza l'impianto alla ditta aggiudicataria della gara, è imponibile ai fini Iva e non è soggetta alla ritenuta in base a quanto indicato dall'articolo 28 comma 2 Dpr n. 600/1973. Questo in sintesi il chiarimento fornito dall'agenzia delle Entrate in risposta a un'istanza con cui il ministero della Difesa, che ha bandito una gara per la realizzazione e la manutenzione di un impianto fotovoltaico a servizio di alcune caserme, chiede di conoscere il trattamento fiscale ai fini Iva della tariffa incentivante, di cui al decreto legislativo n.387/2003.

L'istante, per l'esecuzione dei lavori, mette a disposizione della ditta aggiudicataria, i tetti sui quali saranno realizzati gli impianti, per un periodo massimo di venti anni al termine dei quali entrerà nella piena proprietà dell'opera realizzata.

L'energia elettrica prodotta dall'installazione di impianti fotovoltaici, dà diritto, secondo il disposto del decreto ministeriale del 19/02/07, a una tariffa incentivante corrisposta al soggetto responsabile dell'opera, per consentirgli di recuperare i costi sostenuti per la realizzazione dei lavori.

Il ministero chiede di conoscere se la tariffa ad esso spettante, che a sua volta corrisponderà, a titolo di corrispettivo, alla ditta aggiudicataria della gara, è imponibile ai fini Iva e se è soggetta alla ritenuta secondo quanto previsto dall'articolo 28 comma 2 Dpr 600/1973.

L'istante ritiene che la tariffa non sia imponibile ai fini Iva e possa invece ritenersi assoggettabile a ritenuta d'acconto del 4 per cento.

L'Agenzia, sulla base dei chiarimenti forniti con la circolare n. 46 del 19 luglio 2007, rileva, in via preliminare, che, nel caso in esame, il soggetto che utilizza l'impianto è diverso da colui che lo realizza. Da una parte, infatti vi è il ministero della Difesa che fruirà dell'opera e dall'altra la ditta aggiudicataria che metterà a disposizione l'impianto costruito.

In base al decreto n. 387/2003, il diritto a percepire la tariffa incentivante spetta al responsabile dell'impianto fotovoltaico, nel caso in esame al ministero. L'istante, tuttavia, fa presente che intende remunerare la ditta per i servizi realizzati e per l'uso dell'opera, mediante la cessione di un corrispettivo pari alla tariffa incentivante maturata sull'energia prodotta.

Nel caso specifico le conseguenze fiscali che si producono in capo al Ministero, soggetto titolare dell'incentivo, sono necessariamente diverse da quelle che investiranno la ditta.

Nella prima ipotesi, l'Agenzia precisa che la tariffa incentivante si configura come un contributo a fondo perduto e pertanto, è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva; il ministero non può, tuttavia, beneficiare della ritenuta d'acconto, (applicata secondo il disposto dell'articolo 28 Dpr 600/1973 esclusivamente ai soggetti passivi d'imposta) in quanto, sulla base di una esplicita esclusione (articolo 74, comma 1 del Tuir), non rientra fra i soggetti passivi dell'Ires.

Diversi effetti si produrranno invece per la ditta, che percepirà dal Ministero una somma di denaro inquadrabile come corrispettivo e non come contributo. Di conseguenza la società dovrà emettere fattura nei confronti dell'ente pubblico, evidenziando l'imposta ai fini Iva.

Per quanto riguarda le aliquote da applicare, l'Agenzia ritiene che, poiché i lavori realizzati comprendono anche il compimento di altri servizi fra cui la manutenzione dell'impianto, si possa assoggettare al10 per cento il corrispettivo per la realizzazione e progettazione dell'opera e ad l'aliquota ordinaria le ulteriori prestazioni di conservazione.

La ritenuta d'acconto, di cui all'articolo 28 del Dpr 600/1973, non applicabile - come già chiarito -sulla tariffa incentivante corrisposta al ministero della Difesa, non può operare neanche sul corrispettivo erogato alla società aggiudicataria.

Fonte: Agenzia Entrate - Patrizia De Juliis

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