I contribuenti, che avendo un'Irpef lorda, diminuita delle ritenute, non superiore a 10,33 euro legittimamente non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, possono recuperare le eventuali maggiori ritenute trattenute dal sostituto d'imposta presentando, entro quarantotto mesi da quando le stesse sono state operate, istanza di rimborso al competente ufficio locale delle Entrate, corredata da copia della documentazione e da un prospetto riepilogativo dei calcoli. E' la risposta fornita dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 25/E del 30 gennaio 2008.

Il quesito si riferisce ad alcuni contribuenti-persone fisiche esonerati nel 2006 dalla presentazione della dichiarazione dei redditi perché titolari di un'imposta lorda al di sotto della soglia minima. Le istruzioni alla compilazione del modello Unico 2006, infatti, richiamandosi all'articolo 1, quarto comma, del Dpr 600/1973 specificano che si è "...in ogni caso esonerati dalla dichiarazione se in relazione al reddito complessivo, al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze, della deduzione per la progressività dell'imposizione (art. 11 del TUIR) e della deduzione per familiari a carico (articolo 12 del TUIR), si ha un'imposta lorda che, diminuita delle ritenute, non supera euro 10,33".

Il problema posto all'attenzione dell'Amministrazione fiscale è scaturito dalla circostanza che alcuni sostituti d'imposta, nell'operare le ritenute, non hanno attribuito correttamente le deduzioni per la progressività dell'imposizione e per i carichi familiari, trattenendo importi maggiori del dovuto.

Per recuperare le somme trattenute in eccesso, secondo l'interpellante, i contribuenti interessati possono presentare istanza di rimborso entro 48 mesi da quando queste sono state trattenute.

L'Agenzia accoglie la soluzione prospettata, ricordando che, in base all'articolo 38 del Dpr 602/1973, l'istanza di rimborso va prodotta all'ufficio locale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della richiesta.

Nel caso in esame, tra l'altro, non è possibile far ricorso alla diversa procedura prevista dall'articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998, che consente ai contribuenti, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, di correggere o integrare a proprio favore la dichiarazione dei redditi presentata. È proprio l'assenza di una precedente dichiarazione a determinare l'impossibilità di utilizzare quest'altra strada. Infatti, come indicato nelle istruzioni del modello Unico 2006, "presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria".

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