Nessuna possibilità per i gestori di discoteche e sale da ballo di ottenere il rimborso della maggior Iva versata in conseguenza dell'applicazione, alle consumazioni obbligatorie, dell'aliquota del 20%, in luogo di quella agevolata del 10, anche nel periodo anteriore al 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto legge "Visco-Bersani".

Il Dl in questione stabilì (comma 6-bis dell'articolo 35) che "ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte".

La circolare 28/2006 aveva già precisato che:

le somministrazioni di alimenti e bevande obbligatoriamente imposte ai clienti di discoteche e sale da ballo sono assoggettate alla medesima aliquota Iva applicabile alle prestazioni principali d'intrattenimento e spettacolo, pari al 20%

la disposizione è riferibile solo alle imprese che esercitano quale attività propria e principale attività di intrattenimento o di spettacolo

l'aliquota Iva del 20% si estende solo alle consumazioni obbligatorie, ferma restando l'applicabilità, alle consumazioni facoltative effettuate dalle stesse imprese nei predetti locali, dell'aliquota del 10%, propria delle somministrazioni di alimenti e bevande prevista dal punto 121) della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972.

Con la risoluzione n. 29/E del 1° febbraio, è stato, in primo luogo, chiarito che i soggetti che rendono le prestazioni di spettacolo o di intrattenimento, in considerazione della loro soggettività passiva ai fini Iva, sono tenuti, quando effettuano operazioni imponibili, a rivalersi nei confronti del proprio cliente, ai sensi dell'articolo 18 del Dpr 633/1972, addebitando a quest'ultimo l'imposta relativa alla prestazione posta in essere, attraverso una corrispondente maggiorazione del corrispettivo dovuto.

Le anzidette imprese, tenute al versamento dell'Iva, hanno inoltre diritto a detrarre dall'imposta dovuta quella assolta sugli acquisti e/o importazioni di beni e/o servizi afferenti l'esercizio dell'attività d'impresa. In particolare, mentre le imprese che realizzano prestazioni spettacolistiche esercitano tale diritto secondo l'ordinario sistema di detrazione, disciplinato dall'articolo 19 del Dpr 633/1972, quelle che effettuano attività di intrattenimento sono soggette al regime di forfetizzazione della detrazione, previsto dall'articolo 74, sesto comma, dello stesso decreto Iva.

L'agenzia delle Entrate, nel ribadire che, per effetto del sopra descritto meccanismo di applicazione dell'Iva, nei confronti dei soggetti esercenti attività d'impresa l'imposta non rappresenta un costo, gravando economicamente sul solo consumatore finale, ha messo in evidenza come, nella fattispecie esaminata, i gestori delle discoteche e sale da ballo non restano incisi dal tributo, agli stessi precedentemente corrisposto dal cliente-consumatore finale.

Per i gestori dei locali in questione, quindi, nessun maggior onere è derivato dall'applicazione dell'aliquota ordinaria del 20%, in luogo di quella agevolata del 10 per cento.

Pertanto, qualora venisse riconosciuto agli stessi il diritto al rimborso dell'imposta versata in seguito all'applicazione dell'aliquota ordinaria, questi conseguirebbero un indebito arricchimento.

Sulla base di tali considerazioni, l'Amministrazione ha perciò escluso la possibilità di procedere alla riliquidazione dell'imposta ai fini della presentazione dell'istanza di rimborso, come invece prospettato dall'associazione istante.

L'Agenzia ha fornito, inoltre, alcune precisazioni in merito all'ambito applicativo della procedura di rettifica dell'articolo 26, secondo comma, del Dpr 633/1972, ritenuta, in ogni modo, non applicabile al caso di specie dalla medesima associazione istante.

Richiamando la risoluzione 219/2003, è stato, infatti, ribadito che, in via generale, condizione per poter effettuare la riduzione dell'imponibile è che sia stata emessa fattura, cosa non avvenuta nel caso esaminato, dal momento che i corrispettivi delle consumazioni obbligatoriamente imposte dai gestori delle discoteche e sale da ballo, nelle quali si svolgono prestazioni spettacolistiche o di intrattenimento, sono certificati, al pari di quelli relativi alle prestazioni principali (spettacolistiche e di intrattenimento), attraverso titoli di accesso, emessi mediante gli appositi misuratori fiscali o le biglietterie automatizzate.

Fonte: Agenzia Entrate - Alessia Di Bella e Manuela Dolei

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