L'operatore nazionale che acquista auto di provenienza comunitaria considerando l'operazione inscritta correttamente nel regime Iva del margine, prima di richiedere l'immatricolazione dovrà trasmettere agli uffici locali delle Entrate la documentazione che consente di attivare un controllo preliminare sulla sussistenza dei requisiti minimi per rientrare nel regime agevolativo. Con la circolare n. 14/E del 26 febbraio, l'Agenzia fornisce chiarimenti sulle modalità che disciplinano la registrazione dei veicoli usati acquistati nei Paesi dell'Unione europea.

La strategia contro le frodi Iva nel settore delle importazioni di auto si arricchisce di nuovi strumenti. Dopo l'attuazione delle misure di contrasto introdotte con i provvedimenti del direttore delle Entrate lo scorso 25 ottobre, riguardanti il nuovo modello F24 per le cessioni di auto provenienti dal "mercato parallelo" e l'individuazione dei relativi criteri di esclusione, la circolare 14/E disciplina le modalità di controllo sugli operatori che effettuano acquisti di autoveicoli usati da cedenti comunitari in regime Iva del margine.

La circolare fornisce chiarimenti in merito agli adempimenti necessari e preventivi all'immatricolazione di auto acquistate presso operatori dell'Unione Europea e rientranti nel suddetto regime.

In pratica gli operatori che effettuano acquisti di autoveicoli in regime del margine devono, prima di procedere alla richiesta di immatricolazione, recarsi presso un ufficio locale dell'agenzia delle Entrate per dimostrare che si è in presenza del regime speciale correttamente applicato.

La verifica dei requisiti

La nuova modalità stabilisce che il contribuente deve esibire al "front office" o trasmettere all'ufficio locale dell'Agenzia la documentazione idonea a dimostrare l'esistenza dei presupposti minimi che permettono di adottare il regime speciale.

Nel dettaglio, andranno presentate: la carta di circolazione estera, la fattura o altri titoli d'acquisto e, soprattutto, una eventuale dichiarazione che attesti da chi il rivenditore, soggetto d'imposta in Italia, ha comprato l'auto usata. Può trattarsi di un privato consumatore, un operatore economico che non ha potuto esercitare il diritto alla detrazione, un soggetto passivo d'imposta in regime di franchigia nel proprio Stato membro, un soggetto passivo comunitario che ha applicato, a sua volta, il regime del margine.

La dichiarazione è eventuale in quanto va rilasciata dal rivenditore soggetto passivo d'imposta in Italia, soltanto nell'ipotesi in cui dalla carta di circolazione non risulti la presenza di persone fisiche tra i proprietari del veicolo. Ipotesi possibile poiché in alcuni Paesi membri non esiste l'obbligo giuridico di trascrivere sulla carta di circolazione tutti i proprietari successivi al primo.

Dalla documentazione presentata l'ufficio riesce a stabilire se sussistono i requisiti minimi per l'applicazione del regime speciale.

Dai documenti acquisiti si deve verificare la presenza di almeno una persona fisica tra i soggetti esteri precedenti possessori dell'autoveicolo, la data di prima immatricolazione, che deve essere antecedente di almeno sei mesi e, nel caso di esibizione di scrittura privata, a garanzia della continuità dei passaggi, l'ultimo intestatario della carta di circolazione deve coincidere con il cedente comunitario dell'auto.

Se dai controlli effettuati sulla documentazione si appura la presenza dei presupposti necessari per l'applicazione del regime del margine, l'ufficio delle Entrate trasmette il numero di telaio al Ced del dipartimento dei Trasporti terrestri per consentire l'immatricolazione del veicolo.

In caso contrario l'ufficio dell'Agenzia, pur comunicando il numero di telaio al Ced al fine di non impedire l'immatricolazione del veicolo, invia una segnalazione all'area controllo in modo da attivare una procedura più approfondita di controllo supportata eventualmente dallo strumento della cooperazione amministrativa.

Se invece il contribuente presenta agli uffici dell'agenzia delle Entrate soltanto la dichiarazione senza che sia accompagnata dal documento di acquisto o dalla carta di circolazione, l'ufficio attiverà le procedure di controllo idonee a verificare l'esistenza dei presupposti necessari per applicare il regime del margine e, soltanto dopo il riscontro positivo, invierà il numero di telaio al Ced per la successiva immatricolazione.

Le motivazioni del controllo

La fase del controllo documentale preliminare risponde, come si precisa nella circolare, alla duplice esigenza della speditezza del riscontro e, parallelamente, della garanzia di sussistenza dei requisiti minimi per l'adozione del regime speciale Iva.

E' chiaro che l'esito positivo del controllo preliminare non esclude eventuali accertamenti successivi sull'applicazione più o meno legittima del regime.


Fonte: Agenzia Entrate - Giulia Marconi e Giovanni Quagliana

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