L'attività di coltivazioni agricole per conto terzi può usufruire del trattamento fiscale che prevede una riduzione forfetaria Iva del 50%, di cui all'articolo 34-bis del Dpr 633/72, sia se svolta in via esclusiva che parallelamente ad altre attività.

Questa la precisazione dell'Agenzia in risposta a un quesito volto a chiarire, in primo luogo, se la coltivazione per conto terzi svolta come unica attività dall'imprenditore agricolo possa considerarsi produttiva di reddito agrario, e in secondo luogo se, nel caso in cui la medesima attività sia connessa a quella tradizionalmente svolta dall'imprenditore agricolo, si possa applicare il citato regime Iva forfetario.

Il quesito ha origine dall'articolo 1, comma 176, della Finanziaria 2008, in base al quale "le attività di coltivazioni di prodotti vegetali per conto terzi sono considerate produttive di reddito agrario". Con questa norma, il legislatore ha voluto conferire il giusto rilievo a un'attività tipicamente agricola svolta, seppur per conto di altri, utilizzando il proprio fondo. La coltivazione, secondo quanto chiarito dall'Agenzia, non configura un'attività connessa e, di conseguenza, è soggetta a tassazione catastale a prescindere che sia svolta in via esclusiva o parallelamente ad altre attività agricole.

Ai fini Iva, l'Agenzia ritiene che è possibile applicare il trattamento fiscale forfetario sia quando le coltivazioni agricole rappresentano l'unica attività sia quando sono svolte parallelamente ad altre. Nel primo caso, l'attività resta una prestazione di servizi di natura agricola, che può rientrare fra quelle elencate nell'articolo 2135 del Codice civile e, quindi, usufruire del regime particolare di detrazione previsto dall'articolo 34-bis del Dpr 633/72.

Fonte: Telefisco.

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