L’attività di controllo, effettuata dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate, sulle dichiarazioni dei contribuenti
è finalizzata alla verifica dei dati indicati dagli stessi nelle dichiarazioni fiscali presentate.
Il controllo sulle dichiarazioni presentate è di due tipi:
_ un controllo automatico effettuato su tutte le dichiarazioni presentate che consiste in una procedura
automatizzata di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi, sulla base
dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle stesse dichiarazioni e di quelli risultanti dall’Anagrafe
tributaria;
_ un controllo formale effettuato sulle dichiarazioni selezionate in base a criteri fissati dal Direttore
dell’Agenzia delle Entrate, che consiste in un riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti.
Un’analoga attività di controllo viene eseguita sui versamenti delle imposte che il contribuente è chiamato
ad effettuare direttamente senza cioè la necessità di compilare una dichiarazione (come accade,
ad esempio, per l’imposta di registro, l’imposta di bollo, le tasse automobilistiche).
In ogni caso, in conformità e nel rispetto delle norme sancite dallo Statuto del contribuente, è previsto
l’obbligo di partecipazione da parte del contribuente nel procedimento di controllo attraverso l’instaurazione
del contraddittorio.
Prima di procedere all’iscrizione a ruolo di tributi derivanti dalla liquidazione delle imposte risultanti
dalle dichiarazioni, dai controlli sui versamenti, nonché dai controlli formali, il contribuente deve
essere informato e invitato eventualmente a fornire chiarimenti o a produrre documenti.
Ne consegue che prima di far recapitare al contribuente la cartella di pagamento, se dall’attività di
controllo emerge una maggiore imposta rispetto a quella indicata nella dichiarazione, al contribuente
deve essere inviata una comunicazione in cui sono riportate le maggiori somme dovute con le relative
sanzioni e gli interessi.
In tal caso, al contribuente è data l’opportunità di versare una sanzione ridotta se regolarizza la propria
posizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.
Può anche essere inviata una comunicazione senza richiesta di pagamento, come ad esempio in caso
di riconoscimento di riporto di perdite diverso da quello indicato dal contribuente.
Oltre ai controlli suddetti (automatico e formale), l’amministrazione finanziaria procede con l’ulteriore
azione di contrasto all’evasione totale o parziale di base imponibile, tenendo conto della
Convenzione tra il Ministero dell’Economia e delle finanze e l’Agenzia delle Entrate. A tal fine,
l’Agenzia delle Entrate pianifica annualmente i controlli sostanziali ai fini delle imposte sul reddito,
dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta sulle attività produttive, nonché ai fini delle
altre imposte indirette. In via generale, i controlli sostanziali sono realizzati mediante accessi, ispezioni o verifiche presso i contribuenti, mediante questionari, mediante convocazione presso l’ufficio
per acquisire ulteriori elementi istruttori o per instaurare il contraddittorio in caso di accertamento
con adesione. Sulla base degli elementi istruttori acquisiti, la pretesa erariale (maggiore base
imponibile e maggiore imposta) è portata formalmente a conoscenza del contribuente con l’avviso
di accertamento.
_ LE COMUNICAZIONI
Le comunicazioni sono emesse a seguito di tre diversi tipi di attività:
_ il controllo automatico;
_ il controllo formale;
_ la liquidazione dei redditi assoggettati a tassazione separata (Tfr, arretrati, eccetera).
1. Il controllo automatico è effettuato ai sensi degli artt. 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973 e 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Le comunicazioni emesse a seguito di tale controllo evidenziano o la correttezza della dichiarazione
(comunicazione di regolarità) o l’eventuale presenza di errori (richiesta di chiarimenti). In quest’ultimo
caso, la richiesta dà ai contribuenti la possibilità di pagare le somme indicate (con una riduzione
delle sanzioni) oppure di far presenti all’Agenzia le ragioni per cui ritengono infondati
gli addebiti.
Ai contribuenti che hanno presentato il Modello 730 è inviata, eventualmente, la sola comunicazione
di irregolarità.
2. Il controllo formale delle dichiarazioni è quello effettuato ai sensi dell’art. 36-ter del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
Tale controllo consiste nel verificare la conformità dei dati esposti in dichiarazione alla documentazione
conservata dal contribuente e ai dati desunti dal contenuto delle dichiarazioni presentate
da altri soggetti ovvero forniti da enti previdenziali ed assistenziali, banche ed imprese
assicuratrici.
A tal fine il contribuente è preventivamente invitato dall’ufficio ad esibire o trasmettere la documentazione
attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti qualora emergano difformità
tra i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e quanto esposto in dichiarazione.
Se la documentazione prodotta non risulta idonea a comprovare la correttezza dei dati dichiarati,
ovvero nelle ipotesi di mancata risposta al predetto invito, il contribuente riceve una comunicazione
degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute.
Il controllo formale consente di:
_ escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto;
_ escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in
base ai documenti richiesti ai contribuenti o ai dati in possesso dell’Agenzia;
_ determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti
richiesti ai contribuenti;
_ liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti sull’ammontare complessivo dei
redditi risultanti da più dichiarazioni o certificazioni relative allo stesso anno e allo stesso contribuente;
_ correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.
3. La liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata è l’operazione con la quale l’Agenzia
determina l’imposta dovuta su determinati redditi (assoggettati ad un regime di favore, come per
esempio il trattamento di fine rapporto e indennità equipollenti, arretrati di lavoro dipendente o
di pensione, eccetera) per i quali sono state già versate delle somme a titolo d’acconto.
Sulla base dei redditi dichiarati dal contribuente nel quadro RM del Modello UNICO o nel quadro
F del Modello 730, nonché di quelli riportati dal sostituto d’imposta sul modello 770, viene
calcolata definitivamente la somma eventualmente dovuta o il rimborso spettante.
Se emergono somme da versare, è inviata direttamente al contribuente, mediante raccomandata
con ricevuta di ritorno, una comunicazione contenente la richiesta di pagamento (senza sanzioni
ed interessi). Tali comunicazioni si distinguono da quelle relative al controllo delle dichiarazioni
alle quali possono eventualmente aggiungersi. Può accadere, pertanto, che il contribuente abbia
prima ricevuto la comunicazione di regolarità (o di irregolarità) relativa alla dichiarazione, e che,
successivamente, ne riceva un’altra relativa a somme ancora dovute su redditi soggetti a tassazione
separata.
DICHIARAZIONI PRESENTATE TRAMITE GLI INTERMEDIARI
Per le dichiarazioni (compreso il Modello 730) presentate dal 1° gennaio 2006 in via telematica da intermediari
abilitati sono state introdotte nuove modalità di comunicazione degli esiti della liquidazione
a seguito di controllo automatico.
In particolare, è previsto l’invio di un avviso in via telematica ai professionisti e agli altri soggetti incaricati
della trasmissione della dichiarazione.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli intermediari hanno l’obbligo di informare i
propri clienti.
Per evitare l’iscrizione a ruolo ed effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta (10 per cento),
i contribuenti hanno a disposizione un lasso di tempo più ampio, rispetto ai 30 giorni previsti dalla
norma. È infatti stabilito che i 30 giorni decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello di
trasmissione telematica dell’invito.
In taluni casi, su richiesta motivata, qualora siano riconosciute oggettive difficoltà per gli intermediari
di ricevere le comunicazioni, l’Agenzia delle Entrate può derogare all’obbligo di invio degli avvisi
telematici.
Quando la comunicazione non viene inviata agli intermediari, l’esito della liquidazione è comunicato
direttamente al contribuente per raccomandata senza avviso di ricevimento.
SE IL CONTRIBUENTE RICONOSCE LA VALIDITÀ DELLA COMUNICAZIONE
Se il contribuente riconosce la validità della contestazione può regolarizzare la propria posizione mediante
il pagamento, entro un certo termine, di una sanzione ridotta, oltre all’imposta oggetto della
rettifica e ai relativi interessi.
1. La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli automatici deve avvenire entro 30
giorni dal ricevimento della prima comunicazione o della comunicazione definitiva contenente la
rideterminazione in sede di autotutela delle somme ancora dovute, con il pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi e della sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinariamente prevista nella misura
del 30 per cento.
Se la comunicazione è arrivata tramite l’invio di un avviso telematico all’intermediario che ha trasmesso
la dichiarazione, il termine di 30 giorni per effettuare il pagamento e fruire della sanzione
in misura ridotta a 1/3, inizia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla trasmissione dell’avviso;
2. La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli formali deve essere effettuata entro
30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, con il pagamento dell’imposta dovuta, dei relativi
interessi, e della sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinariamente prevista nella misura del 30
per cento.
Il contribuente può usufruire della medesima riduzione anche a seguito della rideterminazione da
parte dell’ufficio della pretesa comunicata, qualora segnali tempestivamente, e comunque non oltre
30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione degli esiti del controllo, la presenza di eventuali
dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente. In tal caso, per usufruire della riduzione
della sanzione, le eventuali residue somme dovute devono essere versate nel termine di 30
giorni dal ricevimento della prima comunicazione.
3. Per le somme dovute sui redditi soggetti a tassazione separata non sono dovuti né interessi né sanzioni
se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di
rettifica della stessa, se corretta dall’ufficio. In caso di tardivo o mancato pagamento sono dovute le
sanzioni (del 30 per cento) e gli interessi.
Come regolarizzare le comunicazioni
I pagamenti a seguito di comunicazioni vanno eseguiti presso le banche, gli uffici postali o agenti della
riscossione con il modello “F24 precompilato” (l’importo in esso indicato tiene conto della sanzione
ridotta).
Se il contribuente (che non sia titolare di partita Iva) vuole avvalersi della facoltà di compensare con
eventuali crediti le somme da pagare, deve presentare alla banca, alla posta o agli agenti della riscossione,
un modello F24 nel quale, nell’ambito della sezione “erario”devono essere indicati il codice tributo
9001 (per le somme da versare in base alle comunicazioni da liquidazione automatica), 9006 (per
le somme da versare in base alle comunicazioni da controllo formale) o 9527 (per le somme da versare
in base alle comunicazioni riguardanti i redditi soggetti a tassazione separata) e il numero di codice
dell’atto, l’importo a debito e l’anno di riferimento indicati nel modello di pagamento precompilato
allegato alla comunicazione.
Per i titolari di partita Iva è invece obbligatorio effettuare il versamento in via telematica.
Le somme richieste dall’amministrazione finanziaria con le comunicazioni non possono essere rateizzate.
Solo dopo la notifica della relativa cartella di pagamento è possibile chiedere all’ufficio locale
competente la rateazione delle somme iscritte a ruolo. In tal caso si perde la possibilità di usufruire
delle sanzioni ridotte.
Nella seguente tabella sono riepilogati i termini, le sanzioni e le modalità per la regolarizzazione delle
dichiarazioni da inviti per le irregolarità formali, e comunicazioni ai contribuenti. Non sono comprese
le ulteriori possibilità di regolarizzazione delle violazioni relative alle dichiarazioni previste dall’art.
13 del D.Lgs. n. 472/97 in materia di ravvedimento operoso.
Si ricorda che ai fini della regolarizzazione delle comunicazioni è sempre dovuta, insieme alla sanzione
ridotta, anche l’imposta oggetto della rettifica con i relativi interessi.
SE IL CONTRIBUENTE NON È D’ACCORDO CON LA COMUNICAZIONE
Il contribuente che ritenga non fondata la pretesa tributaria contenuta nelle comunicazioni, può intraprendere
le seguenti azioni.
a. Se la comunicazione è emessa a seguito di controlli automatici, può rivolgersi:
_ ad un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate fornendo gli elementi comprovanti la correttezza
dei dati dichiarati.
Nell’ipotesi che l’Ufficio provveda in via di autotutela alla rettifica parziale della comunicazione
degli esiti della liquidazione automatica, il termine per usufruire della riduzione della sanzione decorrerà
dalla data di comunicazione della correzione da parte dell’ufficio. In questo caso al contribuente
sarà consegnato un nuovo modello di pagamento con l’indicazione dell’importo rettificato.
Trascorso il termine per usufruire della riduzione della sanzione (30 giorni), in assenza del versamento
richiesto, l’ufficio intraprenderà il procedimento ordinario di riscossione per il recupero
dell’imposta, dei relativi interessi e della sanzione nella misura piena.
_ ai centri di assistenza telefonici (numero 848.800.444) per l’eventuale correzione delle comunicazioni
di irregolarità. La documentazione necessaria per le correzioni può essere trasmessa dai contribuenti
ai centri di assistenza anche tramite fax.
b. Se la comunicazione deriva dal controllo formale il contribuente potrà segnalare all’ufficio di competenza,
cioè quello che ha trasmesso la comunicazione, eventuali dati od elementi non considerati o
valutati erroneamente dall’ufficio stesso.
Nell’ipotesi che l’ufficio provveda in via di autotutela alla rettifica parziale della comunicazione degli
esiti del controllo formale, il contribuente riceverà un nuovo modello di pagamento con l’indicazione
delle residue somme da versare e potrà usufruire della riduzione della sanzione effettuando il versamento
delle somme residue dovute nei trenta giorni dal ricevimento della prima comunicazione.
Trascorso questo termine l’ufficio intraprenderà il procedimento ordinario di riscossione per il recupero
dell’imposta, dei relativi interessi e della sanzione in misura piena.
Pertanto il contribuente ha interesse ad anticipare quanto più possibile la segnalazione all’ufficio
dei dati erroneamente non considerati.
Nel caso in cui il destinatario della comunicazione intenda comunque versare (prima di rivolgersi all’ufficio
locale) una parte dell’importo richiesto, non dovrà utilizzare il modello F24 precompilato ma
dovrà predisporne un altro indicando i codici tributo relativi alle somme da versare, nonché il codice
atto entrambi riportati nella comunicazione.
Naturalmente anche in questo caso è possibile compensare gli importi da versare con eventuali crediti
vantati nei confronti dell’Erario.
_ LE CARTELLE DI PAGAMENTO
Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli, di qualsiasi tipo, e degli accertamenti effettuati
dall’amministrazione finanziaria vengono infine iscritte a ruolo. Il ruolo è l’elenco dei debitori e
delle somme da essi dovute, formato dall’ufficio ai fini della riscossione posta in essere per conto dell’amministrazione
finanziaria dagli agenti della riscossione.
Il ruolo viene quindi trasmesso agli agenti della riscossione che provvedono alla successive procedure
(preparazione e invio delle cartelle, riscossione delle somme e loro trasferimento all’erario, avvio
dell’esecuzione forzata in caso di mancato pagamento). Gli agenti della riscossione attivano le procedure
di riscossione per il recupero del credito erariale come primo atto, inviando ai contribuenti la
cartella di pagamento.
Le cartelle di pagamento sono notificate ai contribuenti dagli agenti della riscossione. Esse contengono,
la descrizione degli addebiti, le istruzioni sulle modalità di pagamento, l’invito a pagare entro 60
giorni le somme descritte (compreso il compenso a favore dell’agente della riscossione nella misura
del 4,65 per cento) e le indicazioni delle modalità per proporre eventuali ricorsi.
In caso di mancato pagamento nel termine di 60 giorni, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli
interessi di mora dalla data di notifica della cartella, nonché il compenso integrale a favore dell’agente.
Trascorso tale termine, l’agente della riscossione potrà avviare le azioni e le procedure per la riscossione
coattiva su tutti beni del creditore e dei suoi coobbligati ( come ad esempio, il fermo amministrativo
di beni mobili registrati e il pignoramento dei beni).
In materia di riscossione coattiva dei tributi sono intervenute recentemente delle modifiche. In particolare,
è stata prevista:
_ una procedura più snella per il pignoramento dei crediti che il debitore vanti nei confronti di terzi,
per cui l’atto di pignoramento contiene ora l’ordine al terzo di pagare il debito direttamente all’agente
della riscossione fino alla concorrenza del credito per il quale si procede. La procedura comunque
non trova applicazione per i crediti pensionistici e incontra i limiti di pignorabilità delle somme
dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego,
previsti dal codice civile;
_ una nuova modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo tramite compensazione volontaria
con le somme che l’Agenzia delle Entrate è tenuta a erogare a titolo di rimborso di imposta. Infatti,
prima della erogazione definitiva di un rimborso di imposta l’Agenzia delle Entrate verifica se il
beneficiario risulta iscritto a ruolo. Se la verifica da esito positivo deve essere trasmessa apposita
segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo e le somme da rimborsare sono
messe a disposizione dell’agente stesso. Questi, ricevuta la segnalazione, notifica all’interessato una
“proposta di compensazione” tra il credito da rimborsare e l’importo iscritto a ruolo. Se la proposta
è accettata, le somme vengono riversate all’ente creditore. Il mancato perfezionamento dell’accordo,
che va comunicato in via telematica dall’agente all’Agenzia delle Entrate, fa venir meno la
sospensione dell’attività di riscossione;
_ l’onere per le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica di verificare,
anche in via telematica, prima di effettuare un pagamento a qualunque titolo per un importo
superiore a 10.000 euro, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento di una o più
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo, risultanti dalle
cartelle. Se si verifica tale circostanza, le predette entità devono astenersi dal pagamento e segnalarla
all’agente della riscossione competente per territorio affinché provveda all’esercizio dell’attività
di riscossione.
COME CHIEDERE INFORMAZIONI
Se il contribuente desidera invece maggiori informazioni, può rivolgersi a qualsiasi ufficio ed ai centri
di assistenza telefonica (numero telefonico dei Call Center dell’Agenzia delle Entrate: 848.800.444).
Se la cartella di pagamento deriva dal controllo formale delle dichiarazioni (effettuato ai sensi dell’art.
36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) o è stata emessa a seguito di accertamento,
il contribuente deve rivolgersi all’ufficio che ha emesso il ruolo.
ATTENZIONE ALL’ENTE IMPOSITORE
Non tutte le cartelle di pagamento riguardano tributi erariali di competenza dell’Agenzia delle Entrate,
anzi molte contengono inviti a pagare somme risultanti da contravvenzioni stradali, sanzioni amministrative
di vario tipo, tasse comunali, contributi per iscrizione ad albi, eccetera. Il contribuente
deve quindi fare attenzione a rivolgersi - per informazioni e, soprattutto, per eventuali contestazioni
- all’ente effettivamente responsabile dell’addebito indicato nel frontespizio della cartella.
RATEAZIONE
Il contribuente in situazione di temporanea difficoltà può chiedere all’ufficio che ha emesso il ruolo il
pagamento in forma dilazionata delle somme iscritte nei ruoli ed elencate nella cartella di pagamento.
La richiesta di rateazione (vedi schema in Appendice), in carta bollata, accompagnata da idonea documentazione,
deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva.
L’ufficio, esaminata la situazione del contribuente e verificata la sussistenza dei requisiti, può concedere
la dilazione fino a 60 rate ovvero sospendere la riscossione per un anno e poi concedere la dilazione
fino a 48 rate.
Quest’ultima forma di dilazione può essere accordata solo in ipotesi eccezionali nelle quali la situazione
di obiettiva difficoltà sia tale (a causa, ad esempio, della necessità di portare a termine altri pagamenti o di una rilevante esposizione debitoria) da non permettere al debitore di sopportare neppure
per un anno il pagamento rateale. Resta fermo però che la situazione di difficoltà non deve essere
così grave da comportare, anche per il futuro, l’impossibilità di assolvere, pur se ratealmente al debito
iscritto a ruolo. Nel caso in cui venga concessa la sospensione, il debitore è tenuto a corrispondere
gli stessi interessi dovuti per la rateazione.
Se l’importo iscritto a ruolo è superiore a 25.822 euro, per ottenere la rateazione è necessario che il contribuente
presti una fideiussione bancaria o assicurativa.
_ I TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE
I termini di notifica delle cartelle pagamento, per la riscossione di imposte dirette e Iva, variano in relazione
ai diversi tipi di controllo:
_ il termine di scadenza della notifica della cartella di pagamento relativa alle somme dovute a seguito
dei controlli automatici delle dichiarazioni (effettuati ai sensi degli artt. 36-bis del Decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972) è per le dichiarazioni presentate dopo il 1° gennaio 2004 il 31 dicembre del terzo anno successivo
a quello di presentazione della dichiarazione (per le dichiarazioni presentate negli anni 2001 e
2002, i termini di decadenza per procedere alla notifica della cartella di pagamento sono scaduti il 31
dicembre 2006, mentre per le dichiarazioni presentate nell’anno 2003, i termini di decadenza per procedere
alla notifica della relativa cartella di pagamento scadono il 31 dicembre 2007);
_ il termine di scadenza della notifica della cartella di pagamento relativa alle somme che risultano
dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni (effettuato ai sensi dell’art. 36-ter del Decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973), è il 31 dicembre del quarto anno successivo
a quello di presentazione della dichiarazione;
_ il termine di scadenza della notifica della cartella di pagamento relativa alle somme dovute in base
agli accertamenti degli uffici è entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui
l’accertamento è divenuto definitivo.
ANNULLAMENTO DELLA CARTELLA
SGRAVIO IN CASO DI AUTOTUTELA
Se ritiene l’addebito infondato il contribuente può presentare le sue contestazioni all’ufficio impositore
chiedendone l’annullamento totale o parziale.
Se l’ufficio riscontra che l’atto è effettivamente illegittimo è tenuto ad annullarlo in base alle norme
sull’autotutela (vedi capitolo I) e ad effettuare lo “sgravio”, togliendo efficacia alla cartella e interrompendo
le procedure di riscossione.
Se l’istanza del contribuente è stata prodotta mentre ancora non sono scaduti i termini di impugnativa,
al contribuente sono comunicati gli eventuali provvedimenti di annullamento, totale o parziale, del ruolo
prima della scadenza dei suddetti termini, in modo da evitare l’eventuale instaurazione del contenzioso
su motivi di illegittimità dell’atto che la stessa Amministrazione riconosce fondati.
Se il provvedimento di autotutela comporta l’annullamento parziale della iscrizione a ruolo, sarà comunicato
tempestivamente anche l’ammontare delle maggiori imposte che restano dovute (cioè maggiori
rispetto a quanto dichiarato ma minori in relazione all’atto annullato), nonché delle connesse sanzioni.
È bene ricordare che la presentazione dell’istanza in via di “autotutela” non ha effetto sui termini previsti
per l’impugnazione; pertanto, il contribuente dovrà fare attenzione a non perdere (in attesa di un
intervento dell’amministrazione che potrebbe anche non arrivare) la possibilità di rivolgersi al giudice
tributario. In caso di mancato pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella l’agente della
riscossione avvia le procedure esecutive. Entro lo stesso termine il contribuente che ritiene infondata
la pretesa dell’Amministrazione, se quest’ultima non ha provveduto ad annullare la cartella in via di
autotutela, dovrà presentare ricorso alla Commissione tributaria, seguendo le indicazioni riportate
nella cartella stessa.
SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE
Chi ha presentato ricorso contro una cartella di pagamento, se ritiene che può subire gravi danni effettuando
il pagamento prima della pronuncia della Commissione Tributaria, può produrre istanza di
sospensione a quest’ultima (sospensione giudiziale), oppure, anche contestualmente, all’ufficio locale
dell’Agenzia.
L’istanza (v. schema in Appendice) è in carta libera e, possibilmente, deve recare allegata una copia
dell’atto impugnato nonché una copia del ricorso prodotto.
SGRAVIO A SEGUITO DI DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
Quando una cartella di pagamento è stata dichiarata illegittima da una Commissione tributaria, il contribuente
ha diritto di ottenere lo sgravio entro 90 giorni dalla notifica della decisione. Contestualmente
allo sgravio l’ufficio deve disporre anche il rimborso delle somme iscritte a ruolo eventualmente
pagate dal contribuente prima della decisione.
Il rimborso viene riscosso presso l’agente della riscossione.
Le stesse regole si applicano per la restituzione delle somme versate per le tasse e imposte indirette
in conseguenza di un avviso di liquidazione (in questo caso, naturalmente, il rimborso verrà disposto
dall’ufficio che aveva ricevuto il pagamento indebito).
Se lo sgravio non viene disposto tempestivamente dall’ufficio che vi sarebbe tenuto, le norme del contenzioso
Tributario offrono al contribuente degli strumenti efficaci per costringere
l’amministrazione a dare esecuzione alla decisione della Commissione tributaria (il c.d. “giudizio
di ottemperanza”). Questi strumenti sono attivabili, però, solo nei confronti delle sentenze divenute definitive.
I CONTROLLI SOSTANZIALI
In alcuni casi, il fisco svolge controlli e verifiche di carattere più sostanziale, che qualora vengano rilevate
delle irregolarità si concludono con un atto di accertamento unico che riguarda la posizione
complessiva del contribuente, considerando in modo unitario le diverse imposte.
In particolare, quando vi è una verifica degli uffici delle entrate o della Guardia di Finanza sulla situazione
contabile di un’attività commerciale o professionale, il titolare riceve, in ordine di tempo:
1. il verbale di constatazione
nel quale sono raccolte le contestazioni e gli addebiti mossi dai verbalizzanti a conclusione della verifica
(e che non e’ detto siano tutti poi accolti dall’Ufficio);
2. l’atto di accertamento
vero e proprio, nel quale sono indicati i tributi e le sanzioni che l’Ufficio ha accertato sulla base dell’esame
del verbale di constatazione e degli altri elementi di valutazione in suo possesso: contro tale
atto può essere presentato ricorso alla Commissione tributaria provinciale.
3. la cartella di pagamento
nella quale sono indicate le somme iscritte a ruolo. Contro tale cartella il ricorso alla Commissione tributaria
può essere presentato solo se la stessa non è stata preceduta dall’atto di accertamento ovvero
solo per vizi propri della cartella stessa (es. errata notifica o nullità della stessa).
Da notare che nel caso delle tasse auto, contrariamente a quanto accade di solito, l’atto contro cui si
può fare ricorso non è l’atto di accertamento (atto n. 2) ma solo la cartella di pagamento (atto n. 3).
Occorre quindi evitare di incorrere nell’errore di molti contribuenti, che ricorrono contro il processo
verbale e poi, convinti che questo ricorso sia valido, omettono di presentarlo contro la cartella di pagamento.
Come indichiamo negli appositi capitoli, il contribuente che ha ricevuto un atto di accertamento può
presentare ricorso oppure (nei casi in cui ciò è permesso) cercare di arrivare a un “accordo” con l’Amministrazione
finanziaria.
In caso di ricorso il fisco ha il potere, secondo la legge, di riscuotere a titolo provvisorio una parte del
tributo accertato e i relativi interessi. Anche in questa ipotesi, per essere riscosse le somme devono essere
iscritte nei ruoli, i quali dovranno poi essere trasmessi agli agenti della riscossione, in modo che
questi possano predisporre le relative cartelle.

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