Dal punto di vista fiscale, le rendite finanziarie possono generare le seguenti tipologie di redditi tassabili:

 redditi di capitale;

 redditi diversi di natura finanziaria.

Sono “redditi di capitale” gli interessi, gli utili e i proventi derivanti dall’impiego di un capitale (tra

cui, ad esempio, gli interessi bancari e i dividendi azionari).

Sono “redditi diversi di natura finanziaria” le plusvalenze derivanti da atti di negoziazione di titoli (i

cosiddetti “capital gain”) o da rimborso degli stessi e i proventi aleatori.

 LA TASSAZIONE DEI REDDITI DI CAPITALE

I redditi di capitale sono tassabili sulla base del principio di cassa, senza la possibilità di dedurre gli

eventuali costi eventualmente sostenuti per la loro produzione.

Solo quando si sceglie il “risparmio gestito” (di cui si dirà appresso), i redditi sono tassati in base al

risultato della gestione maturata, in deroga al suddetto principio di cassa.

Nella maggior parte dei casi, i redditi di capitale sono soggetti a ritenuta alla fonte da parte dei sostituti

d’imposta che li erogano.

La ritenuta, in via generale, si applica nella misura del 12,50 o del 27 per cento a seconda del tipo di

reddito e a seconda del regime prescelto (ordinario o gestito).

La ritenuta applicata per le fattispecie più frequenti:

 interessi su depositi e conti correnti bancari o postali: scontano la ritenuta del 27 per cento a titolo

d’imposta;

 interessi su mutui, depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali: sono soggetti alla ritenuta

a titolo d’acconto del 12,50 per cento;

 interessi e proventi di obbligazioni, titoli di Stato e titoli similari: se si tratta di proventi su obbligazioni

emesse da società quotate in Borsa o da banche, con scadenza inferiore ai 18 mesi sono soggetti

alla ritenuta del 27 per cento; se, invece, si tratta di obbligazioni con scadenza non inferiore a

18 mesi, emesse da società quotate, si applica la ritenuta del 12,50 per cento (a titolo d’imposta per

le persone fisiche non imprenditori, a titolo d’acconto per gli imprenditori); se si tratta di obbligazioni

emesse da società non quotate, i proventi da esse derivanti sono soggetti alla ritenuta del 12,50

per cento o del 27 per cento a seconda della loro scadenza (superiore o inferiore ai 18 mesi) e del

tasso di interesse applicato; infine, sugli interessi e proventi dei titoli di Stato la ritenuta è del 12,50

per cento;

 capitali corrisposti per contratti di assicurazione sulla vita: se si tratta di contratti stipulati a decorrere

dal 1° gennaio 2001, scontano l’imposta sostitutiva del 12,50 per cento (salvo che siano

conseguiti da imprenditori) calcolata sulla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi

pagati.

Come si tassano i dividendi

Il regime fiscale applicabile ai dividendi percepiti dalle persone fisiche è diverso a seconda della fonte

da cui provengono e dalla veste di chi li percepisce.

Nel caso di utili erogati da società estere in relazioni a titoli partecipativi, si applica il trattamento previsto

per i dividendi ove sussistano entrambe le seguenti condizioni:

1. la remunerazione è costituita esclusivamente da utili, vale a dire che la stessa rappresenta una partecipazione

ai risultati economici della società emittente;

2. tale remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito della società emittente secondo

le regole proprie vigenti nel Paese di residenza della società.

LA TASSAZIONE DEI REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA

A seconda del tipo di reddito realizzato, sono previste le seguenti modalità di tassazione:

1. le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, o di cessioni ad esse assimilate,

concorrono alla formazione del reddito imponibile di chi li realizza per il 40% del loro ammontare

(al netto della relativa quota di eventuali minusvalenze);

2. le plusvalenze che derivino dalla cessione di partecipazioni non qualificate non negoziate nei mercati

regolamentati e quelle qualificate in società residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato

concorrono, invece, alla formazione del reddito imponibile per il loro intero ammontare;

3. scontano, invece, l’imposta sostitutiva del 12,50 per cento i redditi derivanti dalla cessione a titolo

oneroso di:

– partecipazioni non qualificate, titoli o certificati di massa, diversi da quelli di natura partecipativa;

– valute estere e metalli preziosi;

– contratti derivati e rapporti produttivi di redditi di capitale;

– crediti pecuniari e di strumenti finanziari attraverso cui possono essere conseguiti differenziali

positivi o negativi in dipendenza di un evento incerto.

Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva in relazione alle partecipazioni non qualificate ed ai

titoli, certificati, contratti e rapporti di cui al numero 3, il contribuente può scegliere tra tre differenti

regimi: gestito, amministrato e dichiarativo.

Il regime di risparmio gestito può essere applicato non solo ai redditi diversi di natura finanziaria derivanti

dalla cessione di partecipazioni non qualificate ma anche ai redditi di capitale diversi da quelli

derivanti da partecipazioni qualificate.

Scegliendo uno dei primi due regimi (gestito o amministrato), il contribuente è sollevato da tutti gli

adempimenti di carattere fiscale, che sono, invece, svolti dagli intermediari autorizzati. Per questo motivo,

relativamente a tali redditi, non è tenuto neppure a presentare la dichiarazione dei redditi.

Applicando, invece, il regime della dichiarazione, che è il solo applicabile nel caso di partecipazioni

qualificate, il contribuente deve compilare un apposito quadro della dichiarazione dei redditi, determinare

la base imponibile, calcolare e versare la relativa imposta sostitutiva o l’imposta progressiva

dovuta nel caso di partecipazioni qualificate.

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