Con il termine rimborsi fiscali si intende la restituzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di importi che il contribuente ha versato spontaneamente in eccesso.
Nel caso in cui, invece, il contribuente paga delle somme in seguito ad una cartella di pagamento successivamente annullata è l’agente della riscossione che restituisce quanto pagato dopo che l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto come non dovute le somme versate.
I rimborsi fiscali trattati in questo capitolo sono solo quelli che derivano da un eccesso di versamenti spontanei (ad esempio con un modello F24), quelli che risultano dalle dichiarazioni dei redditi, quelli richiesti con una domanda di rimborso agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, eccetera.
È bene ricordare che i contribuenti che possono utilizzare il modello 730 (lavoratori dipendenti, pensionati, eccetera) ottengono l’accredito del rimborso direttamente sulla prima busta paga a partire dal mese di luglio, o sul primo rateo di pensione utile a partire dal mese di agosto o di settembre. Qualora il rimborso non venga accreditato, è possibile presentare istanza di rimborso all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate del luogo nel quale si risiede, allegando la certificazione con la quale il datore di lavoro o l’ente pensionistico tenuti ad erogare i rimborsi, attestano di non aver eseguito il conguaglio e di non aver quindi rimborsato le imposte.
In alternativa, seguendo le istruzioni alla compilazione dei modelli di dichiarazione è possibile utilizzare il credito in compensazione nella successiva dichiarazione dei redditi.
A seconda dei casi, i procedimenti di rimborso possono iniziare d’ufficio oppure su richiesta degli interessati.
_ RIMBORSI D’UFFICIO
Sono eseguiti d’ufficio, cioè senza alcuna necessità che il contribuente si attivi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, i rimborsi che risultano dalla dichiarazione dei redditi, quando il dichiarante, nella compilazione del quadro RX del modello Unico, ha optato per la richiesta del rimborso e non ha optato per la compensazione o per il riporto del credito all’anno successivo.
Se il contribuente non effettua alcuna scelta in relazione all’opzione al quadro RX del modello Unico, il credito viene considerato come eccedenza da utilizzare nella successiva dichiarazione. L’importo in questione, invece, potrà essere rimborsato solo previa espressa richiesta del contribuente all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate e dopo la verifica da parte di quest’ultimo che lo stesso credito non sia stato utilizzato in compensazione con il modello F24 o nelle dichiarazioni successive.
_ RIMBORSI ESEGUITI SU RICHIESTA DELL’INTERESSATO
Per tutte le altre ipotesi di versamenti in autotassazione non dovuti o comunque eseguiti in eccesso rispetto a quanto dovuto è necessaria, di regola, una domanda del contribuente, che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un determinato termine dal versamento.
L’istanza di rimborso deve essere presentata, in carta semplice, all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della richiesta (o all’ufficio dove è stato registrato l’atto o la successione) e deve contenere i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso. Ad essa devono essere allegati le distinte dei versamenti eseguiti e le certificazioni delle ritenute subite.
Alla domanda di rimborso (vedi modelli in Appendice) possono seguire tre risultati da parte dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che:
_ accoglie la domanda;
_ rigetta la domanda. In questo caso, il contribuente può proporre un motivato ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto;
_ non risponde. Se l’Amministrazione non risponde, il contribuente deve intendere che la domanda di rimborso è stata respinta (nel caso dei rimborsi è previsto l’istituto del silenzio-rifiuto). L’interessato può ricorrere alla Commissione tributaria quando siano trascorsi almeno 90 giorni dalla presentazione della domanda ed entro il termine di prescrizione, ordinariamente decennale.
_ INTERESSI ED EROGAZIONE DEI RIMBORSI D’IMPOSTE DIRETTE
Unitamente alla somma da rimborsare, sono corrisposti anche gli interessi nella misura fissata dalle leggi tributarie.
Gli interessi dei rimborsi di imposte dirette (es. IRPEF) decorrono per semestri interi, escluso il primo, dalla data di versamento errato o dalla data di presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il rimborso o dalla data di presentazione della domanda con la quale il rimborso è stato richiesto a quella dell’ordinativo del rimborso.
COME VENGONO EROGATI I RIMBORSI
L’Agenzia delle Entrate, una volta riconosciuto il diritto al rimborso, lo eroga secondo diverse modalità a seconda delle preferenze espresse dal contribuente ed a seconda dell’importo da erogare.
Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale, il rimborso, qualunque ne sia l’importo, viene accreditato su quel conto corrente fino a revoca o modifica dei dati del conto corrente che sono stati forniti. La comunicazione delle coordinate bancarie o postali presso cui il contribuente desidera l’accredito dei rimborsi può essere effettuata in ogni momento, a prescindere dall’ammontare del rimborso che ci si aspetta ed a prescindere dal ricevimento dell’invito da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Si raccomanda, comunque, la pronta comunicazione all’Agenzia delle Entrate di qualsiasi variazione del proprio conto corrente per impedire il mancato buon fine dell’operazione di accredito.
Se, invece, le coordinate del conto corrente bancario o postale non sono state fornite, il rimborso è erogato con metodi diversi in dipendenza dell’importo che si sta erogando:
_ per gli importi fino a 1.549,37 euro comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale presso il quale, con il modulo allegato, potrà riscuotere il rimborso in contanti. All’impiegato dell’ufficio postale deve presentare un documento d’identità. Se si presenta in qualità di delegato, insieme alla delega compilata in ogni sua parte, deve presentare anche il documento d’identità del delegante;
_ per gli importi da 1.549,37 euro a 51.645,69 euro comprensivi di interessi, al contribuente arriva una comunicazione con cui lo si invita a comunicare le coordinate del proprio conto corrente.
Tale comunicazione contiene un modello da compilare e consegnare, entro il termine indicato,
ad un ufficio postale. Se il contribuente non consegna il predetto modello e non fornisce
le coordinate del proprio conto, il rimborso viene eseguito con l’emissione di un vaglia della
Banca d’Italia;
_ per gli importi superiori a 51.645,69 euro comprensivi di interessi, e per i rimborsi di soli interessi di qualsiasi importo, i rimborsi vengono erogati unicamente mediante accreditamento su conto corrente bancario o postale; pertanto, se il contribuente non fornisce le coordinate del proprio conto, l’Agenzia delle Entrate non può erogare il rimborso.
ACCREDITO DEI RIMBORSI SU CONTO CORRENTE
Per velocizzare i rimborsi è possibile richiederne l’accredito sul proprio conto corrente bancario o postale.
La richiesta può essere effettuata presso qualsiasi ufficio locale che provvederà all’acquisizione delle coordinate del conto corrente del richiedente.
È possibile richiedere l’accredito sul proprio conto corrente anche via internet: a tal fine occorre registrarsi al sito dell’Agenzia dell’Entrate ed ottenere un codice Personale, il PIN. In questo modo il contribuente potrà avvalersi di Fisconline e degli altri servizi telematici resi disponibili dall’Amministrazione finanziaria.
Tutti i contribuenti in possesso di codice PIN e titolari di conto corrente possono comunicare on line le proprie coordinate bancarie o postali (codice ABI, codice CAB, numero conto, codice CIN) autorizzando l’Agenzia ad effettuare l’accreditamento dei rimborsi spettanti, che si potranno così ottenere in tempi più brevi.
Secondo la procedura, disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, alla voce “Servizi > Servizi telematici”, per effettuare la richiesta, occorre come sempre indicare nome utente (codice fiscale) e password, digitare il codice PIN, e selezionare l’operazione da eseguire, a scelta tra:
_ comunicazione degli estremi del conto corrente;
_ annullamento di una precedente comunicazione effettuata via Internet;
_ visualizzazione dell’ultima comunicazione effettuata via Internet.
Si rammenta che è necessario che il beneficiario del rimborso coincida con l’intestatario (o uno degli intestatari nel caso di conto corrente cointestato) del conto corrente ove si desidera l’accredito dei rimborsi spettanti. In caso contrario il rimborso non verrà accreditato.
È utile infine far presente che l’Agenzia delle Entrate, Poste Italiane S.p.a. ed i rispettivi funzionari non usano altri metodi per recepire le coordinate bancarie o postali oltre a quelli precedentemente indicati:
non è previsto, infatti, richiedere i dati del conto corrente per telefono o via fax o in luoghi diversi dalle sedi dell’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, è necessario segnalare immediatamente agli uffici dell’Agenzia delle Entrate o agli organi di polizia ogni tentativo di ricevere notizie con metodi che appaiono singolari e comunque diversi da quelli elencati precedentemente.

COSA OCCORRE FARE SE…
1. NON È POSSIBILE RISCUOTERE IL RIMBORSO PERCHÉ...
a. Il vaglia risulta “estinto”
Il vaglia che non viene per qualunque motivo recapitato al titolare torna alla Banca d’ltalia che lo trattiene in giacenza per un periodo di 60 giorni durante il quale può essere ancora riscosso presentando presso una filiale della Banca d’Italia, presente in ogni capoluogo di provincia, una denuncia di mancato recapito. Decorsi quindici giorni dalla dichiarazione di mancata ricezione, il rimborso diventa riscuotibile.
Per l’effettiva riscossione il titolare deve recarsi presso la filiale della Banca d’Italia ed esibire la ricevuta rilasciata al momento della presentazione della denuncia. Il rimborso verrà erogato secondo le modalità scelte dal titolare tra accredito in conto corrente, contanti o emissione di un altro vaglia.
Trascorsi 60 giorni, senza che il titolare ne denunci la mancata ricezione, il vaglia viene dichiarato estinto. Una volta che il vaglia sia stato dichiarato estinto, è consigliabile che l’interessato si rechi presso l’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate che eseguirà le verifiche e le correzioni necessarie per una corretta nuova emissione del rimborso.
Se anche la seconda erogazione non andasse a buon fine, il contribuente per ottenere il rimborso, dovrà necessariamente presentare apposita istanza all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente che provvederà alla nuova emissione.
È bene ripetere che per evitare questi inconvenienti è sempre consigliabile chiedere l’accredito dei rimborsi sul conto corrente bancario.
b. L’accredito risulta “non effettuato”
In caso di mancata coincidenza tra beneficiario del rimborso e intestatario del conto corrente, oppure in caso di conto corrente chiuso o di coordinate bancarie o postali comunicate o acquisite in modo errato, l’accredito della somma non va a buon fine.
La banca o Poste, quindi, restituiranno all’erario la somma che non hanno potuto accreditare al beneficiario.
Il rimborso, previa l’introduzione delle correzioni necessarie, verrà emesso una seconda volta
dall’Agenzia delle Entrate.
Se anche quest’ultimo accredito non andasse a buon fine, il contribuente per ottenere il rimborso, dovrà necessariamente presentare apposita istanza, comunicando le corrette coordinate del proprio conto corrente all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente che provvederà alla nuova emissione del rimborso.
c. È scaduto il termine per riscuotere la somma in contanti alle Poste
I rimborsi sono riscuotibili presso gli sportelli postali per un periodo di 6 mesi dall’emissione; trascorso inutilmente il termine di scadenza, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente corregge gli eventuali errori che possano aver causato il disguido e, se necessario, invita gli interessati per verificare le cause della mancata riscossione e rende possibile una seconda erogazione del rimborso. Qualora anche la seconda volta il rimborso non venga incassato, il contribuente per ottenere il rimborso, dovrà presentare apposita istanza.
2. IL RIMBORSO È MINORE (O MAGGIORE) DI QUANTO CI SI ATTENDEVA
Minor rimborso
Il rimborso richiesto con la dichiarazione può essere ridotto a seguito dei controlli (automatici e formali) dell’Agenzia delle Entrate, i cui esiti sono comunicati al contribuente (vedi capitolo XXI).
In questi casi si consiglia di ricontrollare attentamente la dichiarazione e la comunicazione che l’Agenzia delle Entrate invia per posta e, in caso di diversità o errori, di chiedere chiarimenti all’ufficio dell’Agenzia dell’Entrate o, telefonicamente, tramite il n. 848.800.444.
Nel caso in cui si è convinti che l’Agenzia delle Entrate abbia commesso un errore, e questo non venga sanato in autotutela, è possibile presentare ricorso. Il ricorso contro un “minor rimborso”
però può essere presentato solo dopo aver ricevuto concretamente il rimborso minore di quello
atteso, entro il termine di 60 giorni decorrente dall’effettiva riscossione dello stesso.
Maggior credito
In altri casi il credito a favore del contribuente può essere maggiore di quello atteso per motivi eguali e contrari a quelli visti prima. Il sistema dei controlli automatici infatti non corregge solo gli errori commessi dal contribuente a suo vantaggio, ma anche quelli a suo danno. Anche in questi casi si consiglia di controllare attentamente la comunicazione con la quale l’Agenzia delle Entrate rende noti gli esiti del controllo automatizzato. L’aumento del credito potrebbe essere dipeso da un’informazione errata che, a sua volta, potrebbe aver indotto in errore i programmi informatici che provvedono al controllo delle dichiarazioni.
Aseguito della ricezione della comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate con cui viene riconosciuto il maggior credito, è necessario contattare il numero verde 848.800.444 o un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate per verificare la natura dell’errore.
Questo permetterà ai funzionari dell’Agenzia delle Entrate di correggere quell’errore ed evitare che abbia conseguenze negative su altre dichiarazioni oppure consentirà di confermare la correttezza del controllo e rendere possibile l’erogazione del maggior rimborso.
In ogni caso, senza l’intervento di un funzionario dell’Agenzia delle Entrate, non viene erogato alcun “maggior” rimborso.
3. NON VI È ESATTA CORRISPONDENZA TRA I DATI DEI CONTRIBUENTI TITOLARI DEL RIMBORSO
E I DATI ANAGRAFICI (NOME E COGNOME) PRESENTI NEL MODULO DI RIMBORSO RISCUOTIBILE
PRESSO GLI UFFICI POSTALI
Qualora nel modulo di rimborso da riscuotere presso gli uffici postali siano contenuti dati anagrafici errati tali da non permettere la riscossione del credito, per poter ottenere il pagamento, il contribuente dovrà recarsi presso il competente ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate. Il funzionario dell’ufficio, previa identificazione e controllo del codice fiscale del contribuente e della spettanza del rimborso, rilascerà un modello di rettifica del modulo con i dati anagrafici corretti e con il quale il contribuente potrà procedere alla riscossione presso gli uffici postali.
Qualora, invece, il contribuente intestatario del mandato di riscossione si renda conto di non essere titolare del rimborso potrà recarsi presso gli uffici locali dell’Agenzia, facendo presente la mera coincidenza di nome e cognome (omonimia) e la mancata corrispondenza tra intestatario ed effettiva spettanza del rimborso.
Può accadere che l’addetto dell’ufficio postale rilevi inesattezze che non riguardano i dati anagrafici ma altri elementi del modulo di riscossione, come ad esempio l’ammontare degli interessi, il numero che identifica il modulo ecc. In questi casi, l’inesattezza potrebbe essere imputabile a momentanei disguidi di carattere informatico. Generalmente, è sufficiente rivolgersi ad un altro ufficio postale o tornare allo stesso ufficio ma qualche giorno dopo seppur entro il termine indicato.
4. I MODULI DEI RIMBORSI DA RISCUOTERE PRESSO LE POSTE RISULTANO SMARRITI, O DISTRUTTI
Nei casi di distruzione accidentale o di smarrimento del modulo di riscossione, in assenza del quale non è possibile riscuotere il rimborso presso gli uffici postali, il contribuente dovrà recarsi presso il proprio ufficio locale dell’Agenzia rilasciando una dichiarazione sottoscritta dell’avvenuta distruzione o dello smarrimento del modulo di riscossione. L’ufficio, previo riscontro dell’identità e della titolarità al rimborso, compilerà e sottoscriverà un modulo, in carta libera, al quale dovrà essere allegata la stampa dell’interrogazione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, contenente i dati del rimborso, debitamente firmata e timbrata.
Tale ultimo documento costituisce parte integrante dell’attestazione e ha valore di autorizzazione alla riscossione del rimborso presso qualsiasi ufficio postale.
5. IL VAGLIA O IL RIMBORSO POSTALE RISULTANO GIÀ RISCOSSI
Nel caso in cui il contribuente venga a sapere, da un ufficio o da un call center dell’Agenzia delle Entrate, che il suo rimborso è stato riscosso ma è sicuro di non averlo incassato, deve presentare una denuncia all’Autorità Giudiziaria tramite un organo di pubblica sicurezza.
Se si tratta di un vaglia della Banca d’Italia il contribuente può rivolgersi ad una filiale della Bancad’Italia, presente in ogni capoluogo di provincia, per visionare il vaglia e ottenere la copia della girata dell’incasso. Qualora il contribuente non riconosca come propria la firma apposta sulla girata, può presentare la denuncia all’Autorità Giudiziaria tramite un organo di pubblica sicurezza.
Se invece si tratta di un rimborso riscosso in contanti presso un ufficio postale, il contribuente potrà recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate che provvederà a richiedere a Poste Italiane S.p.A. la copia della ricevuta di riscossione del rimborso. Non appena in possesso della documentazione, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate convocherà il contribuente il quale, nel caso in cui non riconosca come propria la firma apposta sulla quietanza, potrà presentare una denuncia all’Autorità Giudiziaria.
Una volta espletate le attività istruttorie da parte dell’Autorità Giudiziaria competente, e solo a seguito della conclusione del procedimento penale con un decreto di archiviazione, il contribuente potrà chiedere una nuova emissione del rimborso tramite apposita istanza da presentare presso il competente ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.
6. IL DESTINATARIO È DECEDUTO/MINORE/INTERDETTO/FALLITO/RAPPRESENTATO E IL RIMBORSO DEVE
ESSERE RISCOSSO DALL’EREDE/TUTORE/CURATORE/PROCURATORE PRESSO L’UFFICIO POSTALE
Per i pagamenti riscuotibili presso le poste, intestati a persone che non hanno la capacità di agire (es. minori), che sono deceduti o che hanno dato mandato ad altri (procura), è necessario che il pagamento sia effettuato a favore dei soggetti che li rappresentano, che ad essi succedono.
In particolare, i soggetti che possono trovarsi nella situazione di dover riscuotere in nome e per conto dell’intestatario del rimborso sono: gli eredi per il deceduto, il tutore, per l’interdetto ed il minore; il curatore per il fallito; il procuratore per il rappresentato.
Tali soggetti devono presentare agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate un’apposita richiesta, in carta semplice o tramite modello disponibile presso gli stessi uffici, per essere autorizzati alla riscossione del rimborso alle poste. Unitamente a tale richiesta devono produrre i provvedimenti che legittimano la successione, la sostituzione o la rappresentanza (nel caso di deceduto, la successione se dovuta; nel caso di minore o interdetto, il provvedimento del giudice tutelare; in caso di fallimento, il provvedimento del giudice fallimentare; in caso di rappresentanza la procura).
I documenti già in possesso dell’Agenzia delle Entrate possono essere semplicemente citati in una autocertificazione, quelli non in possesso dell’Agenzia vanno presentati in originale o copia autenticata e non possono essere autocertificati.
In ogni caso si suggerisce di presentarsi presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate con il documento originale e con una sua copia cosicché il funzionario dell’Agenzia delle Entrate possa autenticare la fotocopia da trattenere e possa restituire l’originale.
Nel caso di rimborsi intestati a persone decedute, occorre presentare anche un’autocertificazione attestante il proprio status di erede (vedi formulario in appendice). Si precisa, inoltre, che qualora fossero presenti più eredi e si volesse far riscuotere il rimborso ad uno solo di essi in nome e per conto degli altri, occorre che quest’ultimo si presenti all’Ufficio locale competente munito delle deleghe alla riscossione sottoscritte da tutti gli altri coeredi, corredate dalla fotocopia dei documenti di riconoscimento.
L’ufficio, previo riscontro dell’idoneità dell’attestazione e dell’assolvimento degli eventuali obblighi, rilascerà l’autorizzazione al pagamento della somma (nel caso di più eredi ad uno solo di essi) presso qualsiasi ufficio postale.
I rimborsi resteranno in giacenza presso gli uffici postali non oltre i sei mesi indicati nella comunicazione originariamente pervenuta per posta.
7. IL DESTINATARIO È DECEDUTO/MINORE/INTERDETTO/FALLITO/RAPPRESENTATO
E IL RIMBORSO È STATO EROGATO TRAMITE VAGLIA CAMBIARIO DELLA BANCA D’ITALIA
Anche per la riscossione di vaglia intestati a persone che non hanno la capacità di agire (es. minori), che sono deceduti o che hanno dato mandato ad altri (procura), è necessario che il pagamento sia effettuato a favore delle persone che li rappresentano, che ad essi succedono.
Atal fine, gli eredi ovvero altra persona munito di delega e del documento di ciascun delegante per il deceduto, il tutore per l’interdetto ed il minore, il curatore per il fallito, il procuratore per il rappresentato, devono recarsi presso la filiale della Banca d’Italia presente nel capoluogo di provincia ed esibire, insieme al vaglia da riscuotere, anche la documentazione che attesta la titolarità di riscuotere in nome e per conto dei loro rappresentati (istanza di restituzione di beni ereditari comprensiva di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio e copia di denuncia di successione se dovuta, provvedimento del giudice tutelare, provvedimento del giudice fallimentare oppure la procura).
8. IL RIMBORSO RISULTA DA UNA DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEI REDDITI
In caso di separazione o divorzio, il rimborso risultante da una precedente dichiarazione congiunta, può essere attribuito a ciascun coniuge personalmente per la quota di propria competenza. Pertanto, il coniuge separato o divorziato che intende avvalersi di questa opportunità può chiedere all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate l’attribuzione della quota di sua competenza.
Questo vale per le sole dichiarazioni dei redditi presentate fino al 1997 perchè dal 1998 è stata eliminata la dichiarazione congiunta. Dal 1999 l’unica possibilità di presentare la dichiarazione congiunta riguarda i contribuenti che presentano il modello 730, per il quale non si pongono problemi di rimborso.
_ IL RIMBORSO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE
I motivi per i quali un contribuente può trovarsi nella condizione di chiedere un rimborso di tasse automobilistiche sono diversi, per esempio:
_ ha più volte eseguito lo stesso versamento (duplicazione di versamento);
_ ha commesso errori nel determinare la tassa ed ha versato più di quanto dovuto;
_ ha eseguito un versamento pur non essendovi più tenuto, ad esempio perchè ha subito il furto del veicolo, il veicolo era stato venduto, ecc.
IL DIRITTO AL RIMBORSO
La domanda di rimborso deve essere presentata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva eseguirsi il pagamento.
DOVE SI PRESENTA LA DOMANDA DI RIMBORSO
Le regioni, destinatarie dei pagamenti, in alcuni casi gestiscono direttamente le questioni che riguardano pagamenti e rimborsi, in altri casi hanno stipulato una convenzione con l’Agenzia delle Entrate.
Pertanto:
_ se il pagamento è stato eseguito a favore di una delle Regioni a Statuto ordinario, la domanda di rimborso va indirizzata all’Ufficio Tributi della Regione destinataria dei pagamenti eseguiti e presentata tramite qualsiasi delegazione ACI presente nella Regione di appartenenza;
_ se il pagamento è stato eseguito a favore di una delle Regioni a Statuto Speciale e cioè a favore di Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, la domanda di rimborso va presentata all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate del comune della regione destinataria dei pagamenti eseguiti;
_ se il pagamento è stato eseguito a favore di una delle Province autonome di Trento e Bolzano la domanda di rimborso va presentata all’Ufficio Tributi della Provincia destinataria dei pagamenti eseguiti.
LA DOMANDA DI RIMBORSO
La domanda di rimborso va presentata in carta semplice.
Nella domanda devono essere chiaramente indicati i dati anagrafici, il codice fiscale del richiedente, il motivo per il quale si chiede il rimborso, l’anno di riferimento e gli elementi identificativi del veicolo.
Alla domanda di rimborso deve essere allegata la documentazione che è diversa a seconda del motivo della domanda: se la domanda è presentata per pagamenti duplicati occorre allegare:
_ l’originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare (generalmente si intende che il bollo da rimborsare è quello versato per ultimo);
_ la fotocopia leggibile della ricevuta di versamento del bollo valido (generalmente si intende che il bollo valido è il primo che è stato versato);
_ la fotocopia leggibile della carta di circolazione del veicolo cui si riferisce il bollo valido;
se la domanda è presentata perchè, con un unico versamento, si è pagato più del dovuto:
_ la fotocopia leggibile della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso;
_ la fotocopia leggibile della carta di circolazione del veicolo cui si riferisce il bollo dovuto;
se la domanda è presentata in caso di versamento non dovuto:
_ originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
_ la fotocopia leggibile dell’atto da cui risulti che il pagamento non era dovuto (es. denuncia di furto, copia dell’atto di vendita, certificato di avvenuta consegna per la demolizione, ecc.).
_ I RIMBORSI IVA
RIMBORSI IVA ANNUALI
Il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale può essere utilizzato in compensazione, cioè speso per pagare altre imposte, ovvero chiesto a rimborso, purché sia di importo superiore a 2.582,28 euro e ricorra almeno una delle seguenti fattispecie:
1) ALIQUOTAMEDIA PIÙ BASSA: il contribuente esercita prevalentemente o esclusivamente attività che comportano operazioni imponibili soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle applicate sugli acquisti e importazioni;
2) PRESENZA DI OPERAZIONI NON IMPONIBILI: è il caso del contribuente che effettua esportazioni, operazioni assimilate alle esportazioni e servizi internazionali per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni attive;
3) IVASU ACQUISTO BENI AMMORTIZZABILI, STUDI E RICERCHE (beni ad utilizzo durevole impiegati nell’esercizio dell’attività): in questo caso il rimborso è pari all’imposta relativa all’acquisto o importazione dei beni ammortizzabili e servizi di studio e ricerca;
4) PRESENZA DI OPERAZIONI NON SOGGETTE ALL’IMPOSTA: il contribuente effettua in maniera prevalente operazioni carenti del principio della territorialità dell’imposta, opera cioè al di fuori del territorio dello Stato Italiano;
5) SOGGETTI NON RESIDENTI: la richiesta di rimborso deve essere fatta dal rappresentante fiscale per gli operatori esteri che lo hanno nominato o dagli stessi operatori se identificatisi direttamente in Italia. L’argomento è trattato in maniera più approfondita al successivo paragrafo “Rimborsi per i non residenti”;
6) CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE, a soggetti extra UE e cessioni intracomunitarie effettuate da produttori agricoli ed ittici compresi nella prima parte della tab. A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972: in questo caso l’importo del rimborso deve essere calcolato applicando le percentuali di compensazioni applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio italiano.
Il suddetto limite di 2.582,28 euro può non essere rispettato in alcuni casi:
a) CESSAZIONE ATTIVITÀ: in questo caso il rimborso può essere chiesto senza limiti e senza condizioni;
b) MINORE ECCEDENZA DETRAIBILE DEL TRIENNIO: il contribuente può chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale se anche nelle dichiarazioni dei due anni precedenti risultavano dei crediti. Esiste però una limitazione: il rimborso non deve superare il minore degli importi delle predette eccedenze.
COME SI CHIEDE IL RIMBORSO DEL CREDITO DELL’IVA ANNUALE
Il rimborso del credito dell’IVA annuale deve essere esposto nella dichiarazione annuale IVA, ma la richiesta a rimborso deve essere effettuata utilizzando esclusivamente il modello VR.
Quando la dichiarazione è unificata, il rimborso IVAè esposto nel quadro RX dell’Unico, se la dichiarazione IVA è presentata autonomamente (per le fattispecie del caso, si può far riferimento alle istruzioni al modello di dichiarazione Iva), il rimborso sarà esposto nel quadro VX. Il modello VR deve essere presentato in duplice copia presso l’agente della riscossione competente per la provincia nella quale si risiede dal primo febbraio e fino al termine della presentazione della dichiarazione Iva annuale anche in forma unificata che deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 31 luglio.
Sono considerate valide le richieste presentate entro 90 giorni dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche in forma unificata.
In questo caso verranno applicate delle sanzioni a meno che il contribuente spontaneamente non abbia eseguito un “ravvedimento operoso”.
CHI EROGA IL RIMBORSO
I rimborsi IVAfino ad un importo pari a 516.457 euro possono essere liquidati direttamente dall’agente della riscossione che ha ricevuto il modello VR, se tale modalità è stata appositamente indicata nel modello VR.
È importante ricordare che il limite massimo di crediti compensabili ovvero rimborsabili ai titolari di conto fiscale per ciascun anno solare è fissato in euro 516.457,90.
Il suddetto limite va perciò inteso cumulativamente per i rimborsi e per le compensazioni eseguite col modello F24, ad eccezione di quelle espressamente escluse dal computo del limite di compensabilità (es. agevolazioni fiscali, crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta).
La parte del rimborso che eventualmente eccede il limite detto prima, viene liquidata dagli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate mediante emissione di disposizioni di pagamento che vengono inviate all’agente della riscossione, il quale provvede all’erogazione del rimborso.
In caso di attività cessata, il rimborso annuale, da richiedere sempre con modello VR, viene liquidato dall’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, con emissione di ordinativo di pagamento da erogarsi con i fondi messi a disposizione dell’ufficio stesso.
GARANZIE NECESSARIE E MOTIVI DI ESONERO
Per ottenere il rimborso dell’IVAè necessario presentare, unitamente al modello VR, un’idonea garanzia a copertura del rimborso richiesto.
La garanzia può essere rappresentata da:
_ cauzione in titoli di stato o titoli garantiti dallo Stato, al valore di borsa;
_ fideiussione rilasciata da azienda o istituto di credito o da impresa commerciale che a giudizio dell’amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità;
_ polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione;
_ garanzie prestate da consorzi o cooperative di garanzia collettive per PMI imprese;
_ garanzia prestata dalla capogruppo mediante diretta assunzione dell’obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare (lettera di patronage).
La garanzia ha effetto dalla data di erogazione del rimborso per una durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’azione di accertamento dell’ufficio.
Nel caso in cui la garanzia sia rappresentata da polizza fideiussoria, qualora la comunicazione di avvenuto pagamento del rimborso si produca trascorsi sei mesi dall’emissione della garanzia, la società/ banca emittente ha facoltà di dichiarare la cessazione dell’impegno assunto con il rilascio della stessa.
In ogni caso la garanzia cessa automaticamente decorsi dodici mesi dal suo rilascio se in tale periodo non abbia avuto luogo l’esecuzione del rimborso.
La garanzia copre l’importo costituito da:
_ somma richiesta a rimborso
_ interessi a favore del contribuente sul capitale da rimborsare.
Dal calcolo dell’importo da garantire, maggiorato dagli interessi al saggio corrente, dalla data di erogazione del rimborso fino al termine di decadenza dell’accertamento, va detratta l’eventuale franchigia del 10% dei versamenti effettuati sul conto fiscale nel biennio precedente.
Per rendere meno onerosi i costi che le imprese sostengono per l’ottenimento dei rimborsi Iva, è prevista la possibilità di esonero dalla presentazione della garanzia nelle ipotesi di rimborsi richiesti per aliquota media, operazioni non imponibili e operazioni non soggette all’imposta, purchè ricorrano le seguenti condizioni:
a) l’attività sia esercitata da almeno 5 anni;
b) non siano stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica superiori:
1) al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 51.646 euro;
2) al 5% degli importi dichiarati se questi non superano 516.457 euro;
3) al 1%, o comunque a 51.646 se gli importi dichiarati superano 516.457 euro;
c) sia prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il cui contenuto è disciplinato dall’art. 38-bis, comma 7 del D.P.R. n. 633 del 1972.
L’ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere il 100% della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente.
Ulteriori cause di esonero dalla presentazione della garanzia, indipendentemente dalla tipologia di rimborso richiesto (aliquota media, Iva su acquisto beni ammortizzabili ecc) sono:
_ ammontare del rimborso fino a 5.164,57 euro;
_ ammontare del rimborso non superiore al 10% dei complessivi versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data della richiesta e registrati sul conto fiscale, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo ed al netto dei rimborsi già erogati nei due anni precedenti la data di richiesta;
_ rimborsi richiesti da società di gestione del risparmio;
_ rimborsi richiesti da curatori fallimentari fino al limite massimo di 258.228,40 euro.
RIMBORSI INFRANNUALI
Particolari categorie di contribuenti, che risultano costantemente a credito, possono richiedere il rimborso dell’Iva anche prima che finisca l’anno. Si parla in questi casi di rimborsi infrannuali.
Le richieste hanno cadenza trimestrale e sono relative al primo, al secondo ed al terzo trimestre. Il quarto coincide con la dichiarazione annuale.
Il contribuente può ottenere il rimborso, se il credito è maggiore di 2.582,28 euro, solo nelle seguenti ipotesi:
1) ALIQUOTA MEDIA PIÙ BASSA: quando il contribuente esercita prevalentemente od esclusivamente attività che comportano operazioni imponibili soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle applicate sugli acquisti e importazioni;
2) PRESENZA DI OPERAZIONI NON IMPONIBILI: quando il contribuente effettua esportazioni, operazioni assimilate alle esportazioni e servizi internazionali per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni attive;
3) CREDITO DERIVANTE DA ACQUISTO DI BENI AMMORTIZZABILI, STUDI E RICERCHE:
quando il contribuente effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’Iva;
4) SOGGETTI NON RESIDENTI: la richiesta di rimborso deve essere fatta dal rappresentante fiscale per gli operatori esteri che lo hanno nominato o dagli stessi operatori se identificatisi direttamente in Italia. L’argomento è trattato in maniera più approfondita al successivo paragrafo “Rimborsi per i non residenti”.
Nella richiesta di rimborso trimestrale non deve essere compresa l’eventuale eccedenza dell’imposta derivante dall’anno precedente, ma solo ed esclusivamente quella derivante dalle operazioni registrate nel relativo trimestre.
COME CHIEDERE IL RIMBORSO INFRANNUALE
I contribuenti che intendono chiedere a rimborso l’eccedenza di IVA detraibile maturata nel trimestre ne debbono fare richiesta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, presentando apposita istanza, secondo il modello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia.
In alternativa il contribuente può inviare la richiesta di rimborso infrannuale anche con modalità telematiche, tramite Entratel.
La richiesta deve essere presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
Qualora tale termine scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
GARANZIE NECESSARIE E MOTIVI DI ESONERO
Le garanzie richieste e i motivi di esonero sono gli stessi dei rimborsi annuali.
Si rinvia quindi a quanto già detto a proposito dei rimborsi Iva annuali.
_ I RIMBORSI PER I NON RESIDENTI
I soggetti non residenti che hanno nominato il rappresentante fiscale o si sono identificati direttamente possono chiedere i rimborsi Iva annuali nei modi già visti in precedenza.
L’ufficio o l’agente della riscossione legittimato a ricevere la richiesta di rimborso è quello competente in base alla residenza del rappresentante fiscale, mentre, nel caso dell’identificazione diretta, a partire dal primo gennaio 2006, l’ufficio competente per tutti è il Centro Operativo di Pescara e l’agente della riscossione competente è quello di Pescara.
Ulteriore procedura per chiedere il rimborso dell’Iva è quella che segue.
I soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
_ non hanno nominato il rappresentante fiscale;
_ non si sono identificati direttamente;
_ non abbiano una stabile organizzazione in Italia;
_ siano domiciliati o residenti in uno degli Stati membri della Comunità Europea e lì siano assoggettati all’imposta;
_ non abbiano effettuato operazioni in Italia ad eccezione:
– delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili;
– delle prestazioni indicate al quarto comma, lettera d) dell’art. 7 del D.P.R. n.633 del 1972;
– dei trasporti intracomunitari ai sensi dell’art. 59 del D.L. n. 331/1993;
possono ottenere il rimborso dell’imposta, se detraibile in base alle norme generali, relativa a beni mobili o servizi importati o acquistati di importo non inferiore a 200 euro riferito a periodi infrannuali.
Se risulta inferiore a suddetto limite, il rimborso spetta annualmente purchè di importo non inferiore a 25 euro.
Tale modalità si applica anche ai soggetti con una stabile organizzazione nel territorio dello Stato a condizione che la stessa non sia direttamente parte attiva nelle operazioni che generano il credito da chiedere a rimborso.
A condizione di reciprocità, si applica anche agli operatori economici domiciliati e residenti in Stati non appartenenti all’ Unione Europea.
La richiesta di tale rimborso deve essere effettuata utilizzando il modello Iva 79, che deve essere presentato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferisce l’istanza al Centro Operativo di Pescara.
All’istanza va allegato un attestato, rilasciato dall’amministrazione dello Stato in cui il soggetto risiede, dal quale risulti la qualità di soggetto passivo dell’Iva in tale Stato e gli originali delle fatture o dei documenti di importazione comprovanti l’ammontare dell’Iva di cui si chiede il rimborso.
Per questo tipo di rimborso non è prevista la presentazione di alcun tipo di garanzia, in caso di indebito rimborso saranno gli stessi soggetti a dover restituire le somme riscosse.
_ DOPPIA IMPOSIZIONE
I contribuenti fiscalmente residenti in Italia, che beneficiano di redditi provenienti da un Paese legato al nostro da una Convenzione contro la doppia imposizione, hanno il diritto di chiedere allo Stato estero il rimborso, totale o parziale, dell’imposta eventualmente ivi assolta in misura non corrispondente a quella prevista nel trattato.
I contribuenti residenti devono attivarsi presentando, all’Autorità fiscale dello Stato estero in cui risiede il debitore dei redditi, un’apposita istanza corredata della documentazione comprovante i requisiti per ottenere i benefici convenzionali, vale a dire: residenza ai fini tributari in Italia, certificata dall’Ufficio locale competente per domicilio fiscale del contribuente; dichiarazione di insussistenza di una stabile organizzazione (se impresa) o di base fissa (se professionista) nel paese estero; dichiarazione di esistenza di eventuali altre specifiche condizioni previste dalla Convenzione.
In alternativa, i medesimi contribuenti possono chiedere direttamente al soggetto estero che corrisponde i redditi l’applicazione del beneficio convenzionale (nessuna o minore ritenuta), già in sede di pagamento dei redditi stessi, allegando alla relativa istanza la medesima documentazione utilizzabile per la domanda di rimborso.

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