La rivoluzione del TFR.
Scatta da domenica 1luglio l'obbligo di versare ai fondi pensione le quote di Tfr che i dipendenti hanno indicato, nei modelli TFR1 o TFR2, di voler destinare alla previdenza complementare. La periodicità del versamento sarà stabilita da ogni Fondo.Indipendentemente dal momento in cui la scelta è stata espressa, nessun versamento può essere fatto prima di luglio, come stabilisce il decreto interministeriale LavoroEconomia del 30 gennaio 2007, per evitare che il Tfr venga conferito afondi che non sono stati autorizzati dalla Covip.Tuttavia, è opportuno che il datore di lavoro tenga conto delle scelte espresse nei modelli che gli sono stati consegnati dai lavoratori, perché dal momento in cui la opera la scelta il Tfr del lavoratore non deve essere più accantonato in azienda ma va considerato un debito verso il fondo pensione al quale è stato destinato. Tanto che il versamento delle somme relative ai mesi pregressi rispetto al 1ڬuglioèmaggioratodegliinteressi calcolati tenendo conto del tasso di rivalutazione applicato al 31 dicembre 2006 al Tfr accantonato (2,74%).Questa somma va a remunerare il fondo pensione della ritardata possibilità di impiego degli importi dovuti dal datore di lavoro e costituisce nel contempo il costo addebitato a quest'ultimo per la disponibilità. Pertanto, il datore di lavoro deve dal mese in cui opera la scelta del lavoratore, contabilizzare nel conto economico l'importo della quota di Tfr maturata nel mese, dando come contropartita il debito verso il fondo.Dalla quota di Tfr maturata nel mese, da versare al fondo pensione, deve essere dedotto lo 0,50%della retribuzione imponibile, che continua a essere versato mensilmente all'Inps a cura del datore di lavoro ma che è posto a carico del lavoratore, come previsto dalla legge 297/ 1982 (la quota è destinata all'equilibrio della gestione Ivs). Anche in caso di nuova adesione "piena" al fondo pensione contrattuale, quando cioè il lavoratore decidesse di aderire al fondo non con ilsolo Tfr , ma anche con una contribuzione a proprio carico —portando con sé, quindi, il contributo del datore di lavoro — occorre attendereil 1ڬuglio. Nel corso del Tfr Videoforum, organizzato dal Sole24 Ore e dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro il 25 maggio,il ministero del Lavoro ha chiarito che è corretto il comportamento del datore di lavoro che inizia a trattenere in busta paga la quota a carico del lavoratore, destinata al fondo, dal momento in cui gli viene consegnato il modulo di adesione, anche se il versamento verrà effettuato solo a luglio.Nessun problema di decorrenza e di maggiorazioni, invece, per il Tfr che confluirà ai fondi pensione in seguito al formarsi del silenzio assenso. Al fondo pensione previsto dal Ccnl applicato in azienda o a quello stabilito da un eventuale accordo aziendale o, in mancanza, a Fondinps (la forma complementare residuale istituita presso l'Inps), andrà,infatti, il Tfr dei lavoratori che maturerà dal periodo di paga di luglio, con obbligo di versamento dal primo del mese successivo con la tempistica, però,stabilita dai singoli fondi.Nel corso del Forum è stato anche chiarito che per i lavoratori assunti dal 1ڧennaio 2007 in poi il semestre per la scelta decorre dalla data di assunzione. Pertanto,il Tfr che dovrà essere versato al fondo pensione in seguito al formarsi del silenzio assenso è quello che andrà a maturare dal primo periodo di paga successivo a quello in cui spira il semestre.Nell'esempio riportato dal ministero del Lavoro,se il lavoratore è stato assunto il 25 maggio il semestre scadrà il 25 novembre; pertanto il Tfr da versare in caso di silenzio assenso è quello che matura dal mese di dicembre in poi.In parallelo alla disciplina per la previdenza complementare, secondo la legge Finanziaria 2007, i datori di lavoro che nel 2006 hanno occupato almeno 50 dipendenti hanno l'obbligo di versare all'InpsFondo di Tesoreria le quote di Tfr che i lavoratori hanno scelto di mantenere in azienda. Indipendentemente dal momento in cui la scelta è espressa,l'obbligo ha effetto dal 1ڧennaio 2007.Nessun versamento deve essere fatto al fondo di Tesoreria relativamente alle quote di Tfr dei lavoratori già in forza al 31 dicembre 2006, maturate da gennaio 2007 fino al mese della scelta di destinare l'intero Tfr maturando a un fondo pensione.Questa regola non si applica per i lavoratori neoassunti, per i quali il versamento delle quote di Tfr maturate precedentemente alla scelta dela previdenza complementare andranno comunque al fondo di Tesoreria se l'azienda ha occupato, nel 2006, almeno 50 dipendenti
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