Il processo tributario prende il via nei casi in cui il contribuente ritenendo illegittimo o infondato un atto impositivo emesso nei suoi confronti (ad esempio avviso di liquidazione o di accertamento, cartella di pagamento) decida di rivolgersi alle Commissioni tributarie chiedendo l’annullamento totale o parziale dell’atto fiscale notificato.
Nel valutare l’opportunità di instaurare un contenzioso tributario occorre comunque ponderare sia tempi che costi; infatti la proposizione di un ricorso comporta, nella maggior parte dei casi, costi aggiuntivi rappresentati dall’obbligo di farsi assistere da un difensore e dal rischio, per chi perde, di essere condannato al pagamento delle spese.
Per tutte le liti tributarie esistono due gradi di giudizio di merito:
_ in primo grado, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente contro gli atti emessi dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, delle Dogane, del Territorio, dagli Enti locali e contro le cartelle di pagamento e i provvedimenti emessi dagli agenti della riscossione;
_ in appello, dinanzi alla Commissione tributaria regionale si può proporre impugnazione per le sentenze emesse dalle Commissioni tributarie provinciali che hanno sede nella propria circoscrizione.
Contro le sentenze della Commissione tributaria regionale è possibile ricorrere per Cassazione.
Dinanzi alla Commissione tributaria centrale (soppressa dalla riforma del 1992, entrata in vigore il 1°aprile 1996) continuano ad essere decisi i giudizi proposti alla data del primo aprile 1996, fino ad esaurimento delle liti pendenti.
Rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie:
_ tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati compresi quelli regionali, provinciali e comunali, le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate dagli uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio;
_ le controversie di natura catastale come quelle concernenti, ad esempio, l’intestazione, la delimitazione, l’estensione, il “classamento” dei terreni e l’attribuzione della rendita catastale, quelle relative al canone dovuto per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l’imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

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