La riforma del contenzioso, nell’obiettivo di ridurre il sovraccarico di ricorsi e
scoraggiare le liti, che hanno spesso lo scopo di rinviare il più a lungo possibile la definizione e il versamento
di quanto dovuto, ha reso il ricorso più costoso sia perché in molti casi ha obbligato il contribuente
a munirsi di un difensore, sia perché ha previsto la possibilità della condanna alle spese nel
caso di soccombenza.
Per i contribuenti che ricevono avvisi di accertamento fondati su dati e valutazioni difficilmente contrastabili,
sorge quindi l’interesse ad evitare i rischi di una lite, specie se si considera che con la rinuncia
al ricorso è possibile ottenere una riduzione delle sanzioni.
L’accettazione dell’atto, giuridicamente definita “acquiescenza” comporta infatti la riduzione ad 1/4
delle sanzioni amministrative irrogate dagli uffici con gli avvisi di accertamento non impugnati sia
per le violazioni concernenti il tributo che per quelle relative al contenuto delle dichiarazioni.
La misura delle sanzioni non può essere inferiore ad 1/4 dei minimi previsti dalla legge per le violazioni
più gravi relative a ciascun tributo.
La riduzione delle sanzioni spetta a condizione che il contribuente:
rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento;
rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione;
provveda a pagare, entro il termine di proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute
tenendo conto delle riduzioni.
VERSAMENTI A SEGUITO DI ACQUIESCENZA
Le somme dovute a seguito di acquiescenza si versano presso banche, poste e agenti della riscossione,
utilizzando:
il mod. F24 per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Irap, l’Iva e l’imposta sugli intrattenimenti;
il mod. F23 per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti.
Tali somme possono essere versate, oltre che in unica soluzione, anche ratealmente, in un massimo di
8 rate trimestrali di pari importo ovvero, se l’importo da pagare supera 51.645,69 euro, in 12 rate trimestrali,
sempre di pari importo; per le rate successive alla prima, gravate degli interessi legali, il contribuente
è tenuto a prestare garanzia esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa
fideiussoria per il periodo della rateazione aumentato di un anno.
LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI
Anche gli atti di contestazione con cui vengono irrogate solo sanzioni possono essere definiti per acquiescenza.
Il contribuente ha la possibilità di definire le sanzioni irrogate con il pagamento, entro il
termine previsto per la proposizione del ricorso, di un importo pari ad 1/4 della sanzione indicata.
0 commenti:
Posta un commento