L’accertamento con adesione è lo strumento che consente al contribuente di “concordare” la definizione

delle imposte dovute ed evitare, in tal modo, l’insorgere di una lite giudiziaria.

Si tratta, sostanzialmente, di un accordo tra contribuente ed ufficio che può essere raggiunto prima

dell’emissione di un avviso di accertamento o anche in seguito, sempre che il contribuente non presenti

ricorso davanti al giudice tributario.

La procedura può essere proposta sia dal contribuente che dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella

cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale.

Tramite contraddittorio con l’Amministrazione, il contribuente potrà riconoscere la fondatezza delle

contestazioni sollevate dall’ufficio, e sulla base delle argomentazioni e indicazioni da lui fornite, lo

stesso ufficio potrà rettificare la portata dei rilievi precedentemente avanzati, ridefinendo, a vantaggio

del contribuente, l’imponibile precedentemente accertato.

Possono essere “concordate” tutte le più importanti imposte dirette e indirette: Irpef, Ires, Irap, Iva,

imposta sulle successioni e donazioni, imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale, eccetera.

Quando l’accertamento riguarda rilievi che possono riferirsi tanto alle imposte dirette quanto all’Iva,

la definizione ha effetto per entrambe le imposte.

Con l’accertamento con adesione è possibile definire anche i tributi locali, ma solo se l’ente locale ha

adottato un apposito regolamento con cui sia stato recepito e disciplinato tale istituto.

I VANTAGGI DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Raggiungere un accordo attraverso l’accertamento con adesione permette di conseguire vantaggi ad

entrambe le parti interessate (ufficio e contribuente).

È importante infatti sapere che con l’accertamento con adesione il contribuente usufruisce anche di

una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/4 del minimo

previsto dalla legge. Inoltre, per i fatti accertati perseguibili anche penalmente, il perfezionamento

dell’adesione con il pagamento delle somme dovute prima della dichiarazione di apertura del dibattimento

di primo grado, costituisce una circostanza attenuante. L’effetto “premiale” si concretizza

nell’abbattimento fino alla metà delle sanzioni penali previste e nella non applicazione delle sanzioni

accessorie.

Ma anche per il fisco l’accertamento con adesione è uno strumento efficace poiché consente agli uffici

da una parte di ridurre il contenzioso e dall’altra di anticipare i tempi della riscossione del tributo.

IL PROCEDIMENTO

L’iniziativa per l’avvio della procedura di accertamento con adesione può essere presa, come detto sopra,

sia dall’ufficio che dal contribuente.

L’ufficio, tramite l’invito a comparire, può invitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata

del rapporto tributario, prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento.

L’invito a comparire ha carattere unicamente informativo e in esso sono indicati i periodi d’imposta

suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell’appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai fini

dell’accertamento.

Se il contribuente non aderisce all’invito a comparire dell’ufficio si preclude la possibilità di utilizzare

l’istituto dell’accertamento con adesione.

Il contribuente, invece, può chiedere di avviare la procedura, con una domanda in carta libera (vedi schema

in appendice), chiedendo di formulare una proposta di accertamento per una eventuale definizione.

Riguardo ai tempi di presentazione della richiesta, la domanda può essere presentata all’ufficio competente:

 prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire;

 dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non preceduto da invito a comparire, ma solo

fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell’eventuale ricorso.

La domanda di adesione, corredata di tutte le informazioni anagrafiche e di ogni possibile recapito

anche telefonico, deve essere presentata, prima dell’impugnazione dell’avviso di accertamento innanzi

alla Commissione tributaria provinciale, all’ufficio che lo ha emesso entro 60 giorni dalla notifica

dell’atto mediante consegna diretta o a mezzo posta.

Nel caso di invio dell’istanza per posta ordinaria vale la data di arrivo all’ufficio, mentre vale la data

di spedizione se inviata mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l’ufficio formula al contribuente, anche telefonicamente,

l’invito a comparire.

Il contribuente può avviare il procedimento anche quando nei suoi confronti siano stati effettuati accessi,

ispezioni e verifiche, sia da parte dell’Amministrazione finanziaria che da parte della Guardia

di Finanza, che si sono conclusi con un processo verbale di constatazione. In questo caso l’ufficio lo

inviterà, però, solo se lo ritiene opportuno.

Il raggiungimento dell’accordo avviene in contraddittorio e può richiedere più incontri successivi, per

la partecipazione ai quali il contribuente può farsi rappresentare o assistere da un procuratore. Se le

parti raggiungono un accordo, i contenuti dello stesso vengono riportati su un atto di adesione che va

sottoscritto da entrambe le parti e che rappresenta la fine del contraddittorio e l’inizio della fase prettamente

amministrativa.

Cosa succede se non si raggiunge un accordo

Nel presentare domanda di accertamento con adesione il contribuente non perde comunque il diritto

di ricorrere davanti al giudice tributario.

Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini restano sospesi per

un periodo di 90 giorni, sia per un eventuale ricorso, sia per il pagamento delle imposte accertate. Anche

l’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle imposte accertate dall’ufficio è effettuata, ricorrendone

i presupposti, dopo la scadenza del termine di sospensione. Al termine di questo arco di tempo il

contribuente se non ha raggiunto l’accordo con l’Amministrazione può impugnare l’atto ricevuto dinanzi

alla Commissione tributaria provinciale.

PERFEZIONAMENTO DELL’ADESIONE E VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

Stabiliti i termini dell’accordo, l’intera procedura si perfeziona soltanto con il pagamento, da parte del

contribuente, delle somme risultanti dall’accordo stesso. Solo così, infatti, si può ritenere definito il

rapporto tributario.

IL VERSAMENTO

Il versamento delle somme dovute può essere effettuato tramite i modelli di versamento F24 o F23

(a seconda del tipo di imposta).

Il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento:

 in unica soluzione, entro i 20 giorni successivi alla redazione dell’atto;

 in forma rateale in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo (12 rate trimestrali se le somme

dovute superano 51.645,69 euro), delle quali la prima da versare entro il termine di 20 giorni dalla

redazione dell’atto. Per le rate successive (maggiorate degli interessi legali) è però necessario che

il contribuente presti garanzia esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa

fideiussoria, attraverso le quali, in caso di mancato versamento delle somme rateizzate nei termini

stabiliti, l’Agenzia recupererà le somme dovute. In presenza di un garante, se quest’ultimo non

versa le somme dovute (o, in caso di rateazione, se non versa la prima rata, con presentazione delle

garanzie per le successive) entro 30 giorni dalla notifica di apposito invito, il competente ufficio

dell’Agenzia delle Entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle somme dovute a carico del contribuente

e dello stesso garante.

Per il versamento delle somme dovute per effetto dell’adesione è prevista la possibilità di effettuare

la compensazione con i crediti d’imposta vantati dal contribuente.

Entro i 10 giorni successivi al pagamento dell’intero importo o della prima rata, il contribuente deve

far pervenire all’ufficio la quietanza accompagnata, nei casi di rateazione, dalla documentazione relativa

alla garanzia.

Una volta perfezionata la definizione dell’accertamento con adesione, gli atti (avviso di accertamento

o di rettifica) eventualmente notificati al contribuente perdono totalmente la loro efficacia.

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