La conciliazione giudiziale è il mezzo attraverso il quale si può chiudere un contenzioso aperto con il
fisco. Infatti, in presenza di un ricorso presentato alla Commissione tributaria provinciale, la conciliazione
permette di chiudere la lite in tempi brevi, evitando così il rischio e i costi di un eventuale proseguimento
del contenzioso.
La conciliazione giudiziale si applica a tutte le controversie per le quali hanno giurisdizione le Commissioni
tributarie provinciali e non oltre la prima udienza.
Rispetto al campo di applicazione dell’accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale si estende
ad un maggior numero di tributi. Ad esempio, anche le controversie riguardanti i tributi locali, per
i quali non sempre è ammessa la definizione attraverso l’istituto dell’accertamento con adesione , possono
essere conciliate.
La conciliazione giudiziale può essere proposta:
dalla stessa Commissione tributaria provinciale che, d’ufficio, può proporre alle parti il tentativo di
conciliazione;
dalle parti stesse: contribuente, ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, Ente locale, agente della riscossione.
I VANTAGGI PER I CONTRIBUENTI
Gli evidenti vantaggi che il contribuente può trarre dal ricorso all’istituto della conciliazione giudiziale sono:
la possibilità di chiudere definitivamente la partita con il fisco, se la conciliazione è totale;
la compensazione delle spese di giudizio;
la riduzione delle sanzioni amministrative ad 1/3 delle somme irrogabili in rapporto all’ammontare
del tributo risultante dalla conciliazione;
la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad 1/3 dei minimi previsti per le violazioni più
gravi relative a ciascun tributo;
l’applicazione di una sanzione unica, in caso di cumulo delle sanzioni derivante dall’applicazione
delle regole sulla ripetitività continuata delle violazioni, solo per le violazioni espressamente indicate
nell’atto di contestazione o nel provvedimento di irrogazione;
la diminuzione delle pene previste per i reati tributari fino alla metà di quanto previsto per ogni singolo
reato tributario e l’eliminazione delle pene accessorie, se l’estinzione dei debiti tributari a seguito
della conciliazione avviene prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
Il tentativo di conciliazione comunque non è vincolante. Infatti, se il contribuente nel tentare l’accordo
non lo raggiunge, può sempre proseguire con il contenzioso.
COME SI SVOLGE IL PROCEDIMENTO
La conciliazione giudiziale può essere realizzata sia in udienza che fuori udienza.
La conciliazione “in udienza” può essere avviata su iniziativa delle parti o dello stesso giudice (vedi
schema in Appendice). In particolare si può verificare uno dei seguenti casi:
il contribuente, con una domanda di discussione in pubblica udienza depositata presso la segreteria
della Commissione e notificata all’ufficio entro i 10 giorni precedenti la trattazione, può chiedere
di conciliare in tutto o in parte la controversia;
l’ufficio, dopo la data di fissazione dell’udienza di trattazione e prima che questa si sia svolta, può
depositare una proposta scritta già concordata con il ricorrente;
il giudice tributario, con intervento autonomo, può invitare le parti a conciliare la controversia.
Se l’accordo viene raggiunto, viene redatto un verbale, in udienza, contenente i termini della conciliazione
e la liquidazione delle somme dovute.
La conciliazione “fuori udienza” viene avviata formalmente una volta che sia intervenuto l’accordo
tra l’ufficio e il contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia.
In questa ipotesi lo stesso ufficio, prima della fissazione della data di trattazione, provvede a depositare
presso la segreteria della Commissione una proposta di conciliazione con l’indicazione dei contenuti
dell’accordo. Se l’accordo viene confermato, il Presidente della Commissione dichiara, con decreto,
l’estinzione del giudizio.
LA CONCLUSIONE E IL PERFEZIONAMENTO DELL’ACCORDO
Una volta raggiunto l’accordo, la “conciliazione” si conclude con la redazione di un atto scritto in doppia
copia.
La conciliazione si perfeziona, e quindi produce i suoi effetti, solo se il contribuente provvede al versamento
delle somme dovute secondo le modalità seguenti:
in unica soluzione, entro 20 giorni dalla data del verbale (conciliazione in udienza) o della comunicazione
del decreto del Presidente della Commissione (conciliazione fuori udienza);
in forma rateale, in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo, o in un massimo di 12 rate
trimestrali se le somme dovute superano 51.645,69 euro. La prima delle rate deve essere versata entro
il termine di 20 giorni dalla data del processo verbale o del decreto presidenziale, mentre per le
rate successive, che sono gravate degli interessi legali, è necessario che il contribuente presti garanzia
esclusivamente con fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, per tutto il periodo
di rateazione aumentato di 1 anno. Gli interessi sulle rate sono calcolati dal giorno successivo a quello
del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del
giudizio, e fino alla scadenza di ciascuna rata.
Il contribuente deve consegnare all’ufficio una copia dell’attestazione del versamento accompagnata,
nell’ipotesi di pagamento rateale, dalla documentazione della garanzia prestata.
In caso di mancato versamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l’importo
entro 30 giorni dalla notifica di apposito invito, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate provvede
all’iscrizione a ruolo delle somme dovute a carico del contribuente e dello stesso garante.
COME VERSARE LE SOMME DOVUTE
Il versamento delle somme dovute per la conciliazione delle controversie tributarie è effettuato utilizzando
il modello F24 per le imposte dirette, per l’Irap, per le imposte sostitutive e per l’Iva, il mod.
F23 per le altre imposte indirette, indicando gli appositi codici tributo reperibili sul sito internet dell’Agenzia
delle Entrate, nonché il codice atto relativo all’istituto conciliativo a cui si è aderito.
Per le imposte dirette e per l’Iva è consentito effettuare la compensazione di tutte le somme dovute
per effetto della conciliazione giudiziale, con i crediti d’imposta del contribuente.
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