Domanda
Una Società in nome collettivo svolge attività immobiliare con risultato degli esercizi 2009-2010-2011 'in perdita'. Al test dell'operatività sui suddetti esercizi 2009-2010-2011 è sempre risultata 'operativa', l'esito dello SDS degli esercizi 2009-2010 era congruo ma non coerente per un solo indice. Se la società nel 2011 rimane congrua ma non coerente agli SDS nel 2012 è considerata società di comodo? Può la società ottenere la disapplicazione dalla disciplina delle società di comodo se nel calcolo dello studio di settore del 2012 si verifica una situazione di congruità e coerenza?

Risposta
Il comma 36-decies dell'art. 2 del D.L. 138/2011 conv. con modif. L. 148/2011 ha introdotto nuove presunzioni in base alle quali, pur in assenza dei presupposti di cui all'art. 30, comma 1, Legge n. 724/94, la società è considerata non operativa, ampliando l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina in esame.

In particolare, pur superando il test di operatività (ricavi dichiarati pari o superiori a quelli minimi), la società (di capitali/di persone) è automaticamente "di comodo" a decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta se:

1) risulta in perdita per 3 periodi d'imposta consecutivi;

2) in un triennio:

risulta in perdita per 2 periodi d'imposta;
per il restante periodo d'imposta dichiari un reddito inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del citato art. 30.
All'assunzione della qualifica di società di comodo sono collegate una serie di restrizioni, quali:

a) l'obbligo di dichiarare ai fini IRES/IRPEF un reddito non inferiore a quello minimo presunto e ai fini IRAP un valore della produzione minimo (determinato aumentando il reddito minimo ai fini delle imposte dirette di alcune componenti indeducibili);
b) la possibilità di utilizzare, nel periodo d'imposta in cui la società è non operativa, le perdite dei periodi d'imposta precedenti in diminuzione soltanto per la parte di reddito che eccede quello minimo;
c) l'impossibilità di chiedere a rimborso/utilizzare in compensazione nel mod. F24, il credito IVA;

Inoltre, qualora la società risulti non operativa per 3 periodi d'imposta e negli stessi dichiari un volume d'affari inferiore a quello presunto, il credito IVA è definitivamente perso.

La nuova norma trova applicazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Ciò significa che essa trova applicazione:

per il periodo di imposta 2012 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare);
dal periodo di imposta che ha inizio dal 17 settembre (per i soggetti non esercizio sociale a cavallo d'anno).
Tra i soggetti ai quali la disciplina delle società di comodo non è applicabile vi sono anche le società congrue e coerenti; va tuttavia evidenziato, fermo restando che la norma sull'argomento è piuttosto controversa e priva di chiarimenti, che la condizione in esame va verificata soltanto con riferimento all'esercizio oggetto della verifica dell'operatività. La congruità può essere soddisfatta anche a seguito dell'adeguamento in dichiarazione alle risultanze di GERICO. Il livello di congruità è individuato considerando non solo il ricavo puntuale, ma anche i maggiori ricavi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica. Con riferimento al requisito della coerenza lo stesso è soddisfatto soltanto se la società risulta coerente a tutti i "tradizionali" indicatori determinati da GERICO. A tal fine infatti non rileva la coerenza collegata con gli indicatori di normalità economica. Con riferimento all'ultima parte del quesito, pur in assenza di un intervento di prassi ministeriali che esplichi la portata delle novità contenute nella Manovra di Ferragosto, si ritiene che potrebbero esserci nel solo caso di congruità e coerenza, i requisiti per la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo.

Le società in perdita, ma operative, possono ricorrere all'interpello o sfruttare le cause di disapplicazione automatica; per quanto riguarda, invece, la presentazione dell'istanza di interpello le società in perdita determinano le seguenti problematiche: non si comprende se sia sufficiente documentare che la perdita è comunque causata da un'attività economica effettiva o si deve dimostrare anche l'inesistenza di atti "antieconomici"; in materia di motivazioni che consentono l'accoglimento dell'istanza, la norma sulle società di comodo afferma che il contribuente deve provare le circostanze oggettive che non hanno consentito il superamento del test di operatività basato sui ricavi, ma nulla afferma, di fatto, rispetto all'ipotesi reddituale.

In altri termini, posto che la nuova fattispecie di società non operative si disinteressa completamente della operatività in termini di ricavi, si presume che la finalità dell'istanza di interpello nel caso di società in perdita sarà quella di dimostrare le motivazioni che hanno comportato l'emersione della perdita indipendentemente, appunto, da quello che risulta in base al test di operatività.


Fonte: IPSOA

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