Domanda
Il comma 3 dell'art. 2433 c.c. dispone "se si verifica una perdita ... o ridotto in misura corrispondente". Quali i possibili riflessi operativi per la società in ossequio alla disposizione de qua? Riducendo il capitale sociale ed azzerando le perdite pregresse (adeguando il nominale al reale) si consentirebbe che eventuali nuovi utili d'esercizio potrebbero essere distribuiti ai soci? A contrariis, invece, in presenza di utili portati a nuovo da precedenti esercizi si dovrebbe concludere, invece, che la perdita non potrebbe essere coperta con la riduzione del capitale sociale, rappresentando tale voce una parte indisponibile del patrimonio netto a tutela dei terzi, ma con l'impiego esclusivo degli stessi ove sufficienti a coprirla? Ed infine, ove il capitale sociale venisse reintegrato quali dovrebbero essere le relative scritture contabili in partita doppia?

Risposta
L'art. 2433, comma 3, c.c. pone dei limiti alla distribuzione degli utili, prevedendo tra l'altro che la società non possa pagare dividendi ai soci se esistono perdite pregresse da coprire, o fino a tanto che il capitale non sia stato reintegrato oppure ridotto nella misura corrispondente.
Pertanto, al verificarsi delle situazioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c., solo dopo aver azzerato le perdite e/o ridotto o reintegrato il capitale, utilizzando prioritariamente le riserve disponibili, la società potrà distribuire gli eventuali utili d'esercizio, nella loro parte residua.
Con riferimento, poi, all'ipotesi di utili portati a nuovo da precedenti esercizi, la distribuzione degli stessi sarebbe possibile, in presenza di perdite, solo dopo aver provveduto alla copertura delle medesime attraverso l'impiego degli stessi. Anche in questo caso l'eventuale eccedenza potrebbe essere distribuita ai soci.
Sotto il profilo contabile, il reintegro del capitale sociale potrebbe avvenire o mediante lo storno delle riserve disponibili o attraverso l'utilizzo degli utili pregressi o d'esercizio rilevati in bilancio.


Fonte: IPSOA

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