Questa Corte ha precisato con varie pronunce che, nel procedere ad accertamento induttivo relativo ad una annualità di imposta, l'Ufficio deve utilizzare dati inerenti al periodo d'imposta in questione (cfr. Cass. 27008/07, secondo cui in tema di accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, l'irrilevanza della fonte di acquisizione e notizie non consente all'Ufficio di prescindere dall'inerenza di questi ad un determinato specifico periodo d'imposta, attesa l'autonomia di ciascun periodo d'imposta, con la conseguente illegittimità della presunzione della costanza di reddito in anni diversi da quello per il quale è stata accertata la produzione di un determinato reddito). Peraltro, una volta determinata per un certo esercizio la percentuale di ricarico, tale percentuale può essere estesa anche ad anni diversi, se la natura dell'attività imprenditoriale nel corso degli anni non sia cambiata , salvo che il contribuente alleghi mutamenti nel corso degli anni, quantitativi e qualificativi, della attività imprenditoriale svolta, tali da dimostrare un contrasto con la reale situazione aziendale in divenire (cfr. Cass. n. 12774/1998).

Sentenza n. 3357 del 12 febbraio 2013 (udienza 13 dicembre 2012)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bognanni Salvatore – Est. Iofrida Giulia
Accertamento induttivo – Autonomia di ciascun periodo d’imposta – Stabilità della situazione di fatto di diritto dell’impresa – Recupero a tassazione anche per gli anni successivi

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