La pronuncia della Suprema corte n. 22550/2012, ritiene che “il mutamento di competenza territoriale di un’articolazione dell'Ufficio fiscale, conseguente ad un atto di riorganizzazione interna dell'Amministrazione, è processualmente irrilevante in ragione del principio di buona fede oggettiva del contribuente. Pertanto non da luogo a violazione del contraddittorio di cui all'art.101 c.p.c. la circostanza che la Segreteria della Commissione tributaria provinciale abbia comunicato l'avviso di trattazione di udienza di cui all’art.31 del d.Lgs. n. 546 del 1992, e il dispositivo di sentenza di cui all’art.37 del d.Lgs. n.546 del 1992, ad un’articolazione territoriale dell'Agenzia delle Entrate diversa da quella cui spettava di stare in giudizio ed è ammissibile l'appello proposto da un’articolazione territoriale dell'Agenzia delle Entrate diversa da quella che, per sopravvenuta riorganizzazione interna dell'Amministrazione fiscale, sarebbe territorialmente succeduta a quell'altra originariamente chiamata in giudizio”.

La Cassazione, pertanto, conferma il principio dell’irrilevanza del mutamento della competenza territoriale degli uffici finanziari intervenuta nelle more dell’adozione di atti processuali, quali i ricorsi del contribuente, la notificazione della sentenza ovvero l’impugnazione di pronunce da parte vuoi del destinatario di un atto fiscale, vuoi dello stesso ufficio finanziario.
La decisione in rassegna ha citato i propri precedenti espressi nelle sentenze nn. 2740 e 20085 del 2009, e n. 12437 del 2011, per le quali il mutamento, con un mero atto amministrativo interno di organizzazione, della ripartizione della competenza territoriale degli uffici di un’Agenzia fiscale adottato in pendenza di un termine d’impugnazione è processualmente irrilevante.
La disciplina legislativa individuata dalla giurisprudenza della Suprema corte in punto di applicazione dei principi di leale collaborazione e buona fede, che devono intercorrere tra gli uffici finanziari e il contribuente, è quella dettata in via generale dall’articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (approvato con la legge n. 212 del 2000), ove si è statuito, al primo comma, che “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”.

La Corte regolatrice del diritto aveva ben aggiunto nella citata sentenza n. 2740 del 2009 come, se si consentisse che l’adozione di un atto amministrativo di (ri)organizzazione dell’amministrazione tributaria possa far considerare inefficaci le sentenze adottate nei confronti di un ufficio tributario incompetente, si darebbe vita – appunto – ad abuso del diritto di difesa, tanto più quando l’ufficio non abbia eccepito la propria incompetenza (in tal caso, al fine di permettere all’ufficio competente di reiterare l’impugnazione).
In tale pronuncia di legittimità si individuava la ragione di tale assunto nella circostanza che l’atto interno al quale si pretenda di attribuire rilevanza giuridica esterna processuale si configura come una violazione del principio, regolativo del processo, della buona fede oggettiva del contribuente.
Nel caso oggetto della controversia risolta con la pronuncia n. 2740, fu ritenuta illegittima la sentenza del giudice di merito che ha dichiarato inammissibile l’appello del contribuente in quanto notificato a un ufficio finanziario risultato, nelle more dell’appello, incompetente a seguito del passaggio delle funzioni impositive dall’Amministrazione finanziaria all’Agenzia delle Entrate.

La questione oggetto della sentenza n. 3559 del 2009 riguardava l’inammissibilità della domanda introduttiva del giudizio di rinvio (resosi necessario a seguito dell’accoglimento del ricorso per cassazione della società contribuente) nel quale l’ufficio Iva competente per territorio era stato sostituito da quello delle Entrate con diversa competenza territoriale.
Nella controversia oggetto della sentenza in commento si è affermato l’ammissibilità dell’appello proposto da un’articolazione territoriale dell’Agenzia delle Entrate diversa da quella che, per sopravvenuta riorganizzazione interna dell’Amministrazione fiscale, sarebbe territorialmente succeduta a quell’altra originariamente chiamata in giudizio e nelle more soppressa.
Parimenti, però, si è anche affermato che non dà luogo a violazione del contraddittorio di cui all’articolo 101 cpc la circostanza che la Segreteria della Commissione tributaria provinciale abbia comunicato l’avviso di trattazione di udienza di cui all’articolo 31 del Dlgs n. 546 del 1992, e il dispositivo di sentenza di cui all’articolo 37 dello stesso Dlgs, a un’articolazione territoriale dell’Agenzia delle Entrate diversa da quella cui spettava di stare in giudizio (e peraltro non costituitasi nel caso di specie).


Fonte: Agenzia Entrate

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