Domanda
Nel caso di una Società a responsabilità limitata che gestisce un impianto di distribuzione multi-carburante (CCNL Commercio - Azienda distributrici di carburante - Confcommercio) e che impiega 6 dipendenti che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa a seguito di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p. conseguenza di un evento pericoloso del quale l'Amministratore unico, successivamente rimosso, è risultato l'unico personalmente responsabile. Con accordo verbale delle parti sono stati utilizzati ferie e permessi, maturati e da maturare. Tali accordi verbali devono essere formalizzati per iscritto in maniera efficace anche senza l'intervento delle organizzazioni sindacali? In alternativa è possibile accedere alla Cassa integrazione in deroga?

Risposta
Anzitutto va specificato che a norma dell'art. 321, comma 1, cpp quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice ne dispone il sequestro con decreto motivato (in base al comma 3-bis, d'altronde, nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile attendere il provvedimento del giudice, per situazioni di urgenza, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero).

Il sequestro preventivo, d'altro canto, richiede, quale misura cautelare, che sussistano (e permangano) entrambi i requisiti sostanziali del "fumus delicti" e del "periculum in mora", in particolar modo, se sul primo profilo l'interrogante evidenzia come tale elemento sia confermato dalla circostanza dell'essersi effettivamente verificato un fatto/comportamento penalmente rilevante, quanto al "periculum", invece, deve esservi una elevata e concreta strumentalità (in base alle circostanze del fatto di reato e alla natura stessa dei beni sottoposti a sequestro) per un possibile aggravamento del reato commesso ovvero per il protrarsi delle conseguenze del reato o ancora per l'eventuale realizzazione agevolata di altri futuri fatti di reato.

Se, come riferito, attualmente la vicenda che ha interessato l'azienda, col sequestro di tutti i beni aziendali e, conseguentemente, l'interruzione dell'attività lavorativa, risulta acclarata e il precedente amministratore unico della srl, già individuato come unico soggetto personalmente responsabile della condotta illecita e del fatto di reato, è stato effettivamente rimosso da ogni incarico e non ha più alcun legame, né altro tipo di influenza sulle sorti della società, allora, ai sensi del terzo comma dello stesso art. 321 cpp, il sequestro potrà essere immediatamente revocato a richiesta dell'attuale amministratore unico quale diretto interessato, in quanto risultano allo stato mancanti, per fatti sopravvenuti e noti nello svilupparsi della relativa vicenda processuale, le condizioni di applicabilità (se il pubblico ministero dovesse ritenere che la richiesta di revoca del sequestro debba essere anche solo in parte respinta, dovrebbe trasmetterla al giudice competente, presentando richieste specifiche e illustrando gli elementi specifici sui quali fonda le proprie valutazioni).

Ciò premesso, dunque, nel valutare la condotta gestionale sui rapporti di lavoro in essere tenuta dall'azienda finora deve rilevarsi che appare legittimo l'accordo plurimo individuale con tutti e sei i dipendenti della ditta per l'utilizzo delle ferie, dei rol e dei permessi contrattualmente disponibili. Sebbene detti accordi siano stati raggiunti soltanto in forma orale, sembrerebbe utile prassi aziendale, a miglior tutela e garanzia di ambo le parti, racchiudere l'intesa in una unica scrittura privata sottoscritta dall'azienda e da tutti i lavoratori, ovvero trasferirla in una raccomandata a mani proprie diretta a ciascun lavoratore da far ricevere con accettazione e condivisione dei contenuti preventivamente concordati.

D'altro canto, ove l'assenza dei lavoratori durante il periodo di sospensione forzata dovesse protrarsi oltre il monte ore di ferie, permessi e rol disponibili, l'intervento delle organizzazioni sindacali (territoriali in mancanza di rappresentanze aziendali) appare assai utile ed opportuna, sia allo scopo di valutare complessivamente la vicenda aziendale, sia al fine di eventualmente addivenire ad un contratto collettivo di prossimità (ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011) che, in deroga alle norme di legge vigenti e allo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro, consenta di valorizzare l'assenza forzata con una differente modulazione dell'orario lavorativo aziendale e della stessa organizzazione dei tempi di lavoro e di riposo, da recuperarsi allorquando l'azienda potrà riprendere appieno la propria ordinaria attività.

Senza dubbio critica, se non propriamente problematica, appare, invece, l'ipotesi del ricorso allo strumento di sostegno della Cassa integrazione guadagni in deroga. L'ammortizzatore sociale invocato, in effetti, risulta operativo quale fattispecie comunque "non ordinaria" di sostegno al reddito dei lavoratori nei casi di sospensione dell'attività aziendale imputabile a crisi generalizzate di mercato ed in assenza di qualsiasi responsabilità datoriale, diretta o indiretta. Peraltro i margini per un intervento delle parti sociali, in sede di accordo sindacale, per concordare un periodo di sospensione utile a riorganizzare l'attività aziendale e a porla nuovamente in condizioni di ordinaria produttività ed efficienza all'esito della revoca del sequestro preventivo, ai fini della concessione della Cassa integrazione guadagni in deroga, sembrerebbero assai ridotti leggendo attentamente i contenuti della Intesa istituzionale territoriale del 10 gennaio 2013 con la quale sono state delineate le linee guida procedurali per la richiesta e la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga nella Regione Marche per l'anno 2013.

Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione alla quale appartiene.


Fonte: IPSOA

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