Ai sensi dell’articolo 23 del Dlgs n. 546/1992, nel giudizio tributario la parte resistente ha l’onere di costituirsi entro il sessantesimo giorno dalla notifica del ricorso.
Per quanto riguarda la mediazione, analogamente a quanto avviene per la costituzione del ricorrente, si pone il problema di individuare il momento da cui far decorrere il predetto termine. A tal proposito, la circolare n. 9 del 19 marzo chiarisce che, a seconda dei casi, il termine iniziale decorre:
dal giorno successivo alla scadenza di 90 giorni dal ricevimento dell’istanza di mediazione
dal giorno successivo alla data di notificazione del provvedimento di rigetto o di accoglimento parziale dell’istanza prima del decorso dei 90 giorni.

Al termine di costituzione della parte resistente si applica la sospensione feriale
Secondo la circolare, poiché la costituzione in giudizio ha natura di adempimento processuale, anche al termine di costituzione dell’ufficio si applica la sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno.

A titolo esemplificativo, se il termine di 90 giorni scade il 30 agosto, in virtù dell’applicazione della sospensione feriale, il termine per la costituzione inizierà a decorrere dal 16 settembre e verrà a scadere il 14 novembre.Analogamente, se l’ufficio notifica il diniego o l’accoglimento parziale dell’istanza il 30 agosto, in virtù dell’applicazione della sospensione feriale, il termine iniziale per la costituzione decorrerà dal 16 settembre mentre, quello finale, scadrà il 14 novembre.

Contenuto delle controdeduzioni
Previa verifica della costituzione in giudizio del contribuente, l’ufficio si costituisce in giudizio depositando le proprie controdeduzioni.
La circolare n. 9 del 2012 sottolinea che le controdeduzioni devono sostanzialmente coincidere, dal punto di vista del contenuto, con l’atto di diniego.
Nel caso in cui un contribuente abbia esperito il ricorso senza passare per l’obbligatoria fase di mediazione, gli uffici devono sollevare, con le controdeduzioni, l’eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, da riproporre, in seguito, in ogni stato e grado del giudizio.

Spese di lite maggiorate del 50%
La disciplina speciale prevista dall’articolo 17 bis, comma 10, prevede che la parte soccombente è condannata a rimborsare, oltre alle spese di giudizio, il 50% delle stesse a titolo di rimborso “forfetario” dei costi del procedimento di mediazione. In questi casi, la compensazione delle spese è ammessa, parzialmente o per intero, soltanto se ricorrono giusti motivi, da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza. In ipotesi di compensazione delle spese, non può essere disposta la condanna al rimborso del 50% delle spese.
Questa speciale previsione per le spese di lite, secondo il documento di prassi, ha l’evidente finalità di scoraggiare un eventuale atteggiamento contrario alla funzione deflativa del contenzioso, che è propria del procedimento di mediazione.

E’ da tener presente che, per le controversie soggette al procedimento di mediazione, “è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all’articolo 48” (articolo 17-bis, comma 1). Di conseguenza, nel prosieguo del processo viene meno per le parti una ulteriore possibilità di chiudere la controversia evitando la condanna “aggravata” alle spese di lite.

Sempre in tema di spese di lite, la condanna all’ulteriore 50%, ai sensi del comma 10 dell’articolo 17-bis, non va confusa con la condanna aggravata di cui all’articolo 96 cpc. Essi sono istituti differenti in quanto:
a differenza della responsabilità (propriamente) aggravata di cui al 96 cpc, la condanna al pagamento del 50% prevista dall’articolo 17-bis non rientra nella disponibilità del giudice, in quanto la maggiorazione del 50% consegue automaticamente alla condanna alle spese di lite
la condanna all’ulteriore 50% è diretta conseguenza della soccombenza e non del comportamento tenuto delle parti. Per la condanna alle spese di cui all’articolo 17-bis non rileva, dunque, la mancata accettazione o la mancata formulazione della proposta di mediazione. Il comportamento delle parti al riguardo può al limite rilevare ai fini del motivato (ed eccezionale, secondo le norme) convincimento del giudice di compensare le spese di lite.


Fonte: Agenzia Entrate

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