Secondo l’indirizzo prevalente della Cassazione in materia di riscossione delle imposte, l’avviso di mora assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto ed avente carattere necessario, consiste nell’accertare il mancato pagamento del debito tributario e nell’intimare al contribuente l’effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l’avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. La seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa erariale, ove l’avviso di mora non sia stato preceduto dalla regolare notifica dell’avviso di accertamento o di liquidazione o della cartella esattoriale. Pertanto, il contribuente il quale lamenti che la notificazione dell'avviso di mora non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti di imposizione, ha l’onere di impugnare congiuntamente sia l’avviso di mora, sia gli atti da questo presupposti e non notificatigli. In difetto, egli decade non solo dal potere di impugnare i suddetti provvedimenti, ma decade altresì dal potere di impugnare i successivi avvisi di mora di identico contenuto emessi dall’amministrazione al fine di sanare la sopravvenuta efficacia del primo, per mancato inizio dell’espropriazione nel termine di legge (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13483 del 08/06/2007).

Ordinanza n. 6721 del 4 maggio 2012 (udienza 27 marzo 2012)
Cassazione civile, Sez. V - Pres. D'Alonzo Michele – Est. Caracciolo Giuseppe
Riscossione – Avviso di mora – Omessa notifica degli atti presupposti – Onere di impugnazione dell’avviso di mora anche per motivi di merito

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