La locazione di unità immobiliari a uso case e appartamenti per vacanze, catastalmente classificate A/3, a quale regime Iva è assoggettabile?

Gli immobili abitativi, utilizzati dal soggetto passivo nell’ambito di un’attività di tipo ricettivo (gestione di case vacanze, affitto camere, eccetera) che comporti l’effettuazione di prestazioni di servizi imponibili a Iva, sono trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, alla stregua dei fabbricati strumentali per natura.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 177/2004 e nella circolare n. 12/2007, l’attività di locazione immobili a uso turistico può essere qualificata come attività di prestazione di alloggio nel settore alberghiero se è qualificabile come tale sulla base della normativa di settore. In tal caso, è assoggettata a Iva, con applicazione dell’aliquota del 10%, ai sensi del n. 120) della Tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633/1972, concernente “prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all’art. 6 della legge n. 217/1983 e successive modificazioni...”. Pertanto, affinché le locazioni di immobili abitativi possano essere qualificate attività di tipo turistico - alberghiero, e attratte nella specifica normativa Iva prevista per l’attività propria degli alberghi, motel, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, e simili, è necessario che ricorrano i requisiti a tal fine richiesti dalla normativa di settore.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top