La questione pregiudiziale sorge da un avviso di accertamento emesso a seguito di un mancato versamento dell'Iva. L'imposta rivendicata nell'avviso riguarda servizi di telecomunicazione erogati dalla società ricorrente che opera nel campo della telecomunicazione. In particolare, la questione sollevata dinanzi alla Corte è volta ad appurare se la società debba versare l'Iva contestata, in virtù della sussistenza del fatto generatore d'imposta non soltanto per la vendita di carte telefoniche ma anche nel successivo momento di utilizzo da parte degli operatori.


La causa principale
La parte ricorrente è una società con sede nel Regno Unito che si occupa della fornitura di servizi di telecomunicazione. I fatti di cui alla causa principale riguardano l'operazione di commercializzazione, tramite società distributrici dislocate nei diversi Stati membri, di schede telefoniche a utenti finali per chiamate internazionali. La società, inoltre, ha concluso un accordo per rendere disponibili uno o più numeri locali speciali, attraverso una centrale di smistamento della società con  ubicazione nel territorio del Regno Unito. La vendita di carte telefoniche avveniva tramite l'ausilio delle società distributrici. Carte telefoniche vendute quasi esclusivamente a utenti finali nello Stato membro del distributore. La società, inoltre, provvedeva all'attivazione delle carte telefoniche senza conoscere l'identità degli utenti finali. Nell'operazione di vendita delle carte telefoniche alle società di distribuzione, la società ricorrente non ha versato l'Iva in considerazione del fatto che, trattandosi di una prestazione di servizi di telecomunicazione, l'imposta doveva essere versata dalla società distributrice nello Stato di utilizzo della scheda telefonica.

La questione pregiudiziale
La questione sollevata dal giudice del rinvio riguarda l'applicazione dell'Iva alla commercializzazione dei servizi di telecomunicazione. In particolare, il dubbio interpretativo sollevato nasce dall'articolazione dell'operazione di commercializzazione in oggetto. Infatti, da una parte la società ricorrente propone servizi di telecomunicazione attraverso la vendita di carte telefoniche. Dall'altra, le società distributrici acquistavano e rivendevano agli utilizzatori finali tali carte telefoniche. Nella sostanza, il giudice chiede un chiarimento interpretativo nel senso di stabilire se, nel caso di specie, sussistano due distinte prestazioni a titolo oneroso e pertanto l'Iva sia dovuta tanto nel momento di vendita della carta telefonica quanto in quello del suo utilizzo.

La disamina dei togati europei
Come osservato preliminarmente dagli eurogiudici il sistema comune dell'Iva prevede l'applicazione alla cessione di beni e alle prestazioni di servizi di un'imposta generale sul consumo proporzionale al prezzo degli stessi beni e servizi. Questo, indipendentemente dal numero di transazioni intervenute nel processo di produzione o di distribuzione. In ciascuna fase, inoltre, l'esazione dell'imposta non può prescindere dalla detrazione dell' Iva assolta a monte in virtù del principio di neutralità per i soggetti che intervengono nel processo di formazione del valore aggiunto. L'articolo 2, punto 1, della sesta direttiva precisa come l'imposta abbia come fatto generatore non il pagamento dei beni o servizi ma le mere cessioni e prestazioni. Alla luce dell'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, sesta direttiva Iva, ai fini del meccanismo di acconto dell'imposta ciò che rileva è la piena conoscenza dei beni e servizi di cui alla futura cessione o futura prestazione. Come si evince da costante giurisprudenza della Corte, secondo l'articolo 2, punto 1, si può considerare una prestazione a titolo oneroso esclusivamente quando tra le parti intercorra un rapporto giuridico che preveda, a fronte di una prestazione/cessione, il pagamento di un corrispettivo. Questo ha rilevanza, nella fattispecie in esame, in quanto una prestazione di servizi è imponibile soltanto se effettuata a titolo oneroso. Ecco che allora non sembrano sussistere tali elementi in quanto la società fornitrice del servizio telefonico eroga una prestazione a titolo oneroso esclusivamente alle società distributrici. Infine, il pagamento eseguito dalla società distributrice all'operatore telefonico non può essere ricondotto all'utente finale, anche se indirettamente l'onere ricade su quest'ultimo.

La decisione finale
L'acquisto della carta telefonica e il successivo utilizzo, da parte dell'utente finale, non costituisce una ulteriore prestazione di servizi a titolo oneroso. Questa è la conclusione che emerge dalla pronuncia dei giudici comunitari. Di conseguenza, non sussistendo prestazione onerosa non c'è il presupposto impositivo per un ulteriore versamento Iva, come diversamente accade a monte dell'operazione, ovvero per la vendita di carte telefoniche dalle società di distribuzione agli utenti finali.


Fonte: Agenzia Entrate

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