Domanda
Una persona fisica è socio unico di due società che intende fondere. In luogo di procedere direttamente alla fusione, intende prima cedere le quote di una società all'altra, divenendone quindi creditore. Procederebbe successivamente alla fusione. Il valore delle quote è stato affrancato nel 2008. La vendita delle quote dalla persona fisica alla società, seguita da fusione, può configurare operazione elusiva?

Risposta
Innanzitutto, ai sensi dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2008, sono inopponibili all'Amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, qualora risultino privi di valide ragioni economiche, se sono diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.

L'Amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi predetti ed applica le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'Amministrazione.

Le disposizioni antielusive valgono in occasione dell’effettuazione di determinate operazioni, tra le quali rientrano le fusioni.

La vendita delle quote dalla persona fisica alla società, seguita dall’operazione di fusione, può certamente configurare un’operazione elusiva ex art. 37-bis del D.P.R. 600/1973, tenendo anche presente che il valore delle quote è stato affrancato.

Pertanto, appare senz’altro opportuno predisporre specifico interpello alla D.R.E. territorialmente competente per la risoluzione del problema (art. 37-bis, co. 8, del D.P.R. n. 600/1973).


Fonte: IPSOA

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