Domanda
A dicembre 2011 un contribuente minimo emetta fattura, senza IVA e con r.a., come previsto dall'allora vigente norma. La fattura non viene pagata entro il 31.12.2011; il contribuente ha tutti i requisiti per accedere al nuovo regime dei minimi, pertanto dal 01.01.2012 non deve più subire ra sulle fatture. E' corretto che subisca la ritenuta sulla/e fattura/e emesse ante 01.01.2012?

Risposta
A parere dello scrivente, qualora il contribuente dovesse subire la r.a. dal sostituto sono percorribili due strade:

1. fornire una dichiarazione al sostituto che attesta il possesso dei requisiti per accedere al nuovo regime dei minimi (tassazione al 5%), e per questo motivo, chiedergli direttamente il rimborso dell'importo della ritenuta subita. Infatti, anche le fatture emesse nel 2011, ma incassate nel 2012, vengono tassate con la nuova imposta sostitutiva (5%), pertanto, come previsto dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 185820/2011 del 22.12.2011 non bisogna assoggettare tali compensi a ritenuta d'acconto.

2. Qualora il sostituto non volesse provvedere al rimborso della RA effettuata, la stessa, a fronte della certificazione del sostituto (art. 4 comma 6-TER, D.P.R. n. 322/98), potrà essere dichiarata e scomputata nell'Unico generando eventualmente un credito di imposta.


Fonte: IPSOA

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