Fra le novità introdotte dal Dl 16/2012 "semplificazioni tributarie", convertito nella legge 44/2012 pubblicata nella GU n. 99 del 28 aprile, sono significativi gli interventi al Dlgs 195/2008, in tema di "Modifiche ed interazioni a normativa in materia in attuazione regolamento (C.E.) n. 1889/2005", finalizzati ad aggravare le sanzioni per chi esporta denaro contante non dichiarato, attuando un giro di vite anche alla possibilità di estinguere la violazione in via breve.

Dlgs 195/2008: il corpo normativo rimasto invariato
Con il recepimento della normativa comunitaria introdotta dal regolamento (Ce) 1889/2005, il legislatore ha inteso potenziare il contrasto alle attività illecite, quali il riciclaggio, e impedire il finanziamento al terrorismo. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2009, sono state introdotte misure dirette a individuare, attraverso l'obbligo della dichiarazione, i movimenti di denaro contante in entrata e in uscita dalla Comunità europea, nonché quelli tra l'Italia e gli altri Paesi comunitari.
Per "denaro contante", lo stesso legislatore non ha inteso le sole "banconote e monete metalliche aventi corso legale", bensì, ha esteso il campo di applicazione del decreto anche ad altri strumenti finanziari.


L'articolo 3, comma 1, del Dlgs 195/2008, introduce l'obbligo dichiarativo per "chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro". Tale dichiarazione, corredata di informazioni esatte e complete, deve essere trasmessa telematicamente o consegnata in forma scritta all'Agenzia delle Dogane.
Lo stesso articolo individua anche altre possibili tipologie di trasferimenti, prevedendone i relativi adempimenti.


L'articolo 4 del decreto legislativo attribuisce i poteri accertativi ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane, ai militari della Guardia di finanza e all'Unità di informazione finanziaria (Uif), istituita presso la Banca d'Italia, che si occupa prettamente di attività in materia di operazioni sospette di riciclaggio. I verbali di contestazione devono essere conservati per dieci anni e trasmessi al ministero dell'Economia e delle Finanze entro sette giorni dalla data della contestazione.

Dlgs 195/2008: le modifiche apportate dal Dl 16/2012
L'articolo 11 del decreto "semplificazioni tributarie" è intervenuto sull'inasprimento delle disposizioni relative al sequestro, agli adempimenti oblatori e alle sanzioni, intervenendo sul testo degli articoli da 6 a 9 del Dlgs 195/2008.

In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, il dettato normativo prevedeva il sequestro nel limite del 40% dell'importo eccedente la soglia stabilita dal comma 1 dello stesso articolo.
Con il Dl 16/2012 è stata introdotta nell'articolo 6 una differenziazione di aliquote da applicare qualora l'eccedenza del limite stabilito dall'articolo 3 sia inferiore ovvero superiore a 10mila euro.


Anche con riferimento all'articolo 9 del Dlgs 195/2008, il decreto legge ha introdotto lo "spartiacque" dei 10mila euro, quale elemento discriminante per l'aggravio delle sanzioni.
Pertanto, fermo restando l'importo minimo stabilito in trecento euro, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 non è più punita con "la sanzione amministrativa pecuniaria fino al quaranta per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire, eccedente la soglia di cui all'articolo 3". Da marzo 2012, la nuova sanzione prevista varia fra il 10 e il 30 per cento, ovvero fra il 30 e il 50 per cento dell'importo in eccedenza, a seconda che la stessa superi o meno i 10mila euro.


L'articolo 11 del Dl 16/2012 è, altresì, intervenuto sul comma 3 dell'articolo 8, relativo alla fase istruttoria e all'irrogazione delle sanzioni, modificando la data da cui decorre il termine perentorio entro cui il Mef deve adottare il decreto che determina la somma dovuta per la violazione e ne dispone il pagamento (centottanta giorni dalla data in cui riceve i verbali di contestazione).

In ultimo, sono state previste modifiche all'istituto dell'oblazione, rendendo il suo utilizzo più gravoso e stringente.
La precedente versione dell'articolo 7 del decreto legislativo 195/2008 prevedeva il pagamento in misura ridotta pari al 5% del denaro contante eccedente la soglia consentita, e comunque non inferiore a duecento euro. Inoltre, l'oblazione non era possibile qualora:
l'importo del denaro contante eccedente la soglia superasse i 250mila euro
il soggetto cui fosse contestata la violazione si fosse già avvalso della stessa facoltà oblatoria nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione.


Il nuovo articolo 7 conferma la possibilità di effettuare un pagamento nella misura ridotta del 5% del denaro contante eccedente la soglia dell'articolo 3, con un ammontare minimo di duecento euro. Tuttavia, dopo la modifica normativa stabilisce un aggravio di dieci punti percentuali per la definizione in caso di eccedenza non dichiarata superiore a 10mila euro. Inoltre, è precluso l'utilizzo del pagamento in misura ridotta nel caso in cui:
l'importo del denaro contante eccedente la soglia sia superiore a 40mila euro
il soggetto si sia già avvalso della stessa facoltà oblatoria nei cinque anni antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione.


Fonte: Agenzia Entrate





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