Un soggetto di nazionalità inglese e residente in Italia deve dichiarare in Italia le due pensioni inglesi (una pubblica e una privata) che percepisce?

Il soggetto di nazionalità estera che risiede in Italia deve, ai sensi dell’articolo 2 del Tuir, pagare le imposte sui redditi ovunque prodotti in base al principio della tassazione mondiale del reddito. Tuttavia, relativamente alle pensioni, trovano applicazione le disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni. Le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni ratificate dall’Italia, nell’indicare il trattamento fiscale da applicare alle singole categorie di reddito specificamente individuate, prendono in considerazione la tassazione dei redditi derivanti da attività di lavoro subordinato, distinguendo da questa categoria quella delle pensioni e, nell’ambito di quest’ultima differenziando, quanto alla potestà impositiva, le pensioni private e le pensioni di natura pubblica.
Per pensioni private si intendono quelle relative a un cessato impiego prestato, in genere, nel settore privato. Sono tassate, in via esclusiva, nello Stato di residenza del beneficiario; pertanto, lo Stato della fonte è tenuto a esentare tali redditi dalla tassazione.
Le pensioni pubbliche sono quei trattamenti ricevuti in relazione a un cessato servizio reso allo Stato, a una sua suddivisione politica o amministrativa o a un ente locale. Sono tassate generalmente, in via esclusiva, nello Stato nel cui interesse sono stati resi i servizi per i quali le pensioni stesse vengono corrisposte (Stato della fonte).
In base a quanto disposto negli articoli 18 e 19 della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito (ratificata con legge n. 329 del 5 novembre 1990), la pensione privata è tassata solo in Italia indipendentemente dalla nazionalità del percettore, mentre la pensione pubblica è assoggettata a tassazione solo in Italia se il contribuente residente ha la nazionalità italiana.
Pertanto, nel caso rappresentato, il soggetto, essendo di nazionalità inglese, può richiedere, in applicazione di quanto previsto nella convenzione, che la pensione pubblica percepita venga tassata solo nel Regno Unito.


Fonte: Agenzia Entrate

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