L’amministrazione finanziaria ha l’obbligo di procedere mediante ingiunzione al recupero delle somme corrispondenti alle agevolazioni, ritenute incompatibili con il diritto comunitario dalla decisione della Commissione Europea n. 2003/193/Ce, usufruite dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 22, per la gestione dei servizi pubblici locali. E il recupero è escluso solo nell’ipotesi che si tratti di aiuti rientranti nell’ambito di applicabilità della regola de minimis. Tale obbligatorietà non consente al giudice nazionale alcuna diversa valutazione, in quanto l’esame della compatibilità di una misura nazionale di aiuti di Stato rientra nella competenza esclusiva della Commissione delle Comunità Europee [al punto che nemmeno il giudicato di diritto interno può impedirne il recupero (v. Corte di Giustizia, 18 luglio 2007, in causa C-119/05, Lucchini; Corte di Giustizia, 3 settembre 2009, in causa C-2/08, Olimpiclub)]. D’altronde, si è consolidato nella giurisprudenza, a partire dalla sentenza delle sezioni unite n. 26948/2006, il principio secondo il quale la conformazione del diritto interno al diritto comunitario deve trovare attuazione anche con riguardo alle regole – processuali o procedimentali – che di tale diritto comunitario possono impedire una piena applicazione. Pertanto, l’atto con il quale l’amministrazione finanziaria procede al recupero degli aiuti (la comunicazione-ingiunzione) è un atto tipizzato in funzione eminentemente liquidatoria, per cui non è punto richiesta, ai fini della sua legittimità, la contestuale allegazione (né tanto meno la notifica al beneficiario dell’aiuto) della decisione comunitaria in relazione alla quale l’ingiunzione è adottata, così come non è richiesta la preventiva attivazione di un contraddittorio con la società interessata. In sostanza, l’onere dell’amministrazione resta limitato dalla necessità di indicare (e poi di provare) che detta società sia una società per azioni costituita ai sensi della L. n. 142 del 1990, e che la stessa abbia effettivamente usufruito dell’agevolazione dichiarata incompatibile con il diritto comunitario (v. per spunti anche Cass. n. 23414/2010), tali elementi esaurendo, in buona sostanza, la motivazione necessaria dell’ingiunzione. Inoltre, l’azione di recupero di somme definitivamente qualificate come aiuti di Stato costituisce vicenda giuridica diversa dal potere di accertamento in generale disciplinato dal DPR n. 600 del 1973 e quindi non è condizionata dai termini di decadenza previsti dall’art. 43 perché trae diretto fondamento dalla decisione di recupero. Riguardo al profilo della quantificazione degli interessi, l’applicabilità del criterio di determinazione di cui al capo 5^ del Reg. CE n. 794/2004 deriva dalla legge nazionale, cosicché non rileva l’anteriorità delle decisione di recupero rispetto al Regolamento CE, stante che questo risulta essere semplicemente il parametro, preso dal legislatore nazionale, per il calcolo degli interessi

Sentenza n. 6546 del 27 aprile 2012 (udienza 24 gennaio 2012)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Adamo Mario – Est. Terrusi Francesco
Recupero aiuti di Stato – Agevolazioni fiscali alle aziende c.d. ex municipalizzate –Obbligatorietà del recupero dell’agevolazione – Sussiste – Limiti di valutazione per il Giudice nazionale – Natura dell’atto di recupero – Corretta determinazione degli interessi

0 commenti:

 
Top