ad una mia cliente residente all'estero (USA) fiscalmente a carico del marito , è stata negata da un intermediario finanziario italiano la possibilità di iscizione ad un fondo pensione aperto.

Le hanno risposto che un requisito necessario è quello di avere  o la residenza o almeno il "domicilio fiscale " in Italia.
Ma nell'art 2 (destinatari dei fondi pensione) del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sulla "Disciplina delle forme pensionistiche complementari" non si fa alcun riferimento a queste restrizioni.
Ha ragione l'intermediario?

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