Può essere considerata omessa e, dunque, essere considerata reato la dichiarazione tardiva? In caso di omissione sanzionabile, trova applicazione l’articolo 163 del codice penale?

Il reato di dichiarazione omessa è previsto dall’articolo 5 del Dlgs 74/2000, novellato dall’articolo 2 del Dl 138/2011. La norma stabilisce che si configura l’illecito quando il contribuente, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’Iva, non presenta una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte, quando l’imposta evasa è superiore a 30mila euro, con riferimento a ciascuna delle singole imposte. Al di sotto dei 30mila euro, vi è comunque illecito amministrativo punibile per dichiarazione omessa. Non si considera omessa, ai fini della configurazione del delitto, la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza, oppure non sottoscritta, o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. Alla scadenza dei 90 giorni, si consuma il reato e scattano le sanzioni della reclusione da 1 a 3 anni (commi 1 e 2 del Dlgs 74/2000). Non sono possibili i seguenti provvedimenti: intercettazioni ambientali, arresto, custodia cautelare, arresti domiciliari e divieto di espatrio.
Per tale illecito, l’istituto della sospensione condizionale della pena – di cui all’articolo 163 del codice penale – non trova applicazione quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:
- l’ammontare dell’imposta evasa è superiore al 30% del volume d’affari
- l’ammontare dell’imposta evasa è superiore a tre milioni di euro.


Fonte: Agenzia Entrate

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