Vorrei chiarimenti sull’applicazione del contributo unificato al valore delle controversie relative al diniego di iscrizione all’Anagrafe delle Onlus?

L’articolo 9 del Dpr n. 115/2002 (Tusg - Testo unico delle spese di giustizia) - come modificato dall’articolo 37, comma 6, lettera b), del Dl n. 98/2011 - prevede che il contributo unificato è dovuto per ciascun grado di giudizio del processo tributario. L’ammontare del contributo è commisurato al valore della controversia (articolo 13, comma 6-quater, Tusg). Per valore della lite tributaria, “…si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste” (articolo 12, comma 5, Dlgs n. 546/1992).
Il provvedimento di cancellazione o di diniego di iscrizione all’anagrafe delle Onlus di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 460/1997 costituisce una ipotesi di valore indeterminabile della controversia, fattispecie per la quale il contributo è dovuto nella misura di 120 euro per i ricorsi notificati a decorrere dal 17 settembre 2011 (per quelli notificati precedentemente, la misura del contributo unificato dovuto per le controversie di valore indeterminato è pari a 30 euro).


Fonte: Agenzia Entrate

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