Domanda
La Cassa edile di Torino, tramite sito web, comunica che il contributo Cassa Edile destinato a prestazioni di carattere sanitario e non sanitario, indistintamente dalla quota versata a carico del datore di lavoro e dal lavoratore, concorrerà dal 2012 a formare reddito di lavoro dipendente. Per tale anno la percentuale calcolata è pari allo 0,54% (ossia 0,38% per contributo prestazioni a carattere sanitario e 0,16% per contributo prestazioni a carattere non sanitario). Cosa significa questa disposizione? Vale soltanto per la Cassa Edile di Torino?

Risposta
L'art. 51, comma 2 lett. a), del Tuir dispone che non concorrono a formare il reddito "[...] i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20".
A partire dal periodo d'imposta 2012 i contributi versati alle casse edili (non soltanto a quella di Torino) e destinati al finanziamento di prestazioni di carattere sanitario non potranno più essere esclusi dall'imponibile fiscale del lavoratore in quanto le casse edili non hanno i requisiti necessari per l'iscrizione all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale e degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, istituita con Decreto ministeriale del 27 ottobre 2009.
Considerato che l'iscrizione all'Anagrafe è indispensabile per continuare a fruire dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 51, comma 2 lett. a), del Tuir, ne consegue che la quota di contributo "sanitario" a carico del datore di lavoro dovrà essere inclusa nell'imponibile Irpef del lavoratore, mentre la quota a carico del dipendente non potrà più essere dedotta dal reddito imponibile.


Fonte: IPSOA

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