La mancata esposizione dell’eccedenza Iva nella dichiarazione annuale non comporta la decadenza dal diritto di far valere tale credito, se lo stesso emerge dalle scritture contabili. La modalità di soddisfacimento del credito è tuttavia solo quella del rimborso del credito maturato, sempreché il credito risulti dalle scritture contabili e la richiesta sia esercitata nel rispetto dei limiti e con le forme prescritte per la relativa istanza. Resta, infatti, preclusa la modalità alternativa del recupero dell’eccedenza attraverso la compensazione con la dichiarazione dell’anno successivo.


Sentenza n. 268 del 12 gennaio 2012 (udienza 23 novembre 2011)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Adamo Mario - Est. Terrusi Francesco
Iva – Eccedenza di versamento – Omessa presentazione della dichiarazione annuale – Diritto al rimborso – Istanza soggetta ai limiti ed alle forme previste dalla legge

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