L’imposta sulle donazioni è dovuta anche se l’atto pubblico di donazione sia invalido per difetto dei requisiti di forma richiesti dalla legge a pena di nullità (art. 782 codice civile). Sono, quindi, da assoggettare all’imposta sulle donazioni gli atti di liberalità, aventi ad oggetto denaro e beni mobili, effettuati da un genitore verso i figli anche in assenza di un atto pubblico di donazione e della relativa accettazione. Peraltro, un diverso criterio di applicazione dell’imposta si presterebbe a prassi elusive.

Sentenza n. 634 del 18 gennaio 2012 (udienza 24 novembre 2011)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Pivetti Marco - Est. Merone Antonio
Tributi erariali indiretti – Imposta sulle successioni e donazioni – Donazione – Atto pubblico – Nullità – Irrilevanza ai fini fiscali

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