Nelle cessioni di beni direttamente a terzi effettuate secondo le istruzioni impartite dal cessionario (che a sua volta ha ceduto a terzi i beni medesimi) qual’ è il momento in cui il cedente deve emettere la fattura Iva al cessionario?

Nel caso di cessioni di beni che dal cedente vengono consegnati o spediti, anziché al cessionario, direttamente a terzi, a seguito di disposizioni del cessionario, la fattura deve essere emessa, nei rapporti tra cedente e cessionario, il giorno stesso della consegna o spedizione dei beni a terzi (salvo naturalmente che non siano stati emessi la bolletta di consegna o il documento di trasporto).
Nei rapporti tra cessionario e terzi, la fattura deve essere emessa entro il termine di cinque giorni dalla data in cui il cessionario riceve dal cedente la fattura ovvero la comunicazione relativa all’emissione del documento di consegna o trasporto dei beni (cfr circolare ministeriale n. 42/1974).


Fonte: Agenzia Entrate

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