E’ dovuta la tassa sulle concessioni governative dal laureato in giurisprudenza per l’iscrizione al primo anno nel Registro speciale dei praticanti?

Il laureato in giurisprudenza deve versare la tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 22, punto 8, della tariffa allegata al Dpr n. 641/1972 per l’iscrizione al Registro speciale dei praticanti nella misura di 168 euro. Nel caso in cui l’iscrizione all’Albo non abiliti all’esercizio di alcuna professione, come nell’ipotesi di iscrizione al primo anno nel Registro speciale dei praticanti (articolo 8, comma 1, del Rdl n. 1578/1933), la tassa sulle concessioni governative non è dovuta per carenza dei presupposti di applicazione della stessa (cfr risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 103/2010).
Il citato regio decreto legge stabilisce, infatti, all’articolo 1, che “Nessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore se non è iscritto nell’albo professionale”. L’articolo 8, inoltre, prevede che “I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica (…), sono iscritti, a domanda e previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell’ordine degli avvocati e dei procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso”.


Fonte: Agenzia Entrate

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