In tema di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi ex art. 36-bis DPR n. 600/73, il potere degli uffici finanziari di correzione degli “errori materiali e di calcolo” commessi dai contribuenti o dai sostituti d’imposta, pur potendo concernere anche gli errori in danno del dichiarante, resta circoscritto agli errori inequivocabili e rilevabili “ictu oculi” dalla dichiarazione stessa, senza estendersi alle eventuali eccedenze di imposte versate. Pertanto è onere del contribuente attivarsi, nei termini di decadenza previsti dalla legge, per chiedere il rimborso di tali eccedenze.

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