La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda una controversia in merito ad avvisi di accertamento in materia di imposta sul valore aggiunto. Nello specifico, la fattispecie riguarda il confronto tra la normativa Iva portoghese e la normativa Iva comunitaria. Ovvero, la questione è stabilire se, nel calcolo del pro rata di deducibilità, si possa o meno considerare, nel conteggio delle imposte sostenute a monte, quelle riguardanti i settori di attività esenti dall’imposta.

I fatti della causa principale
La società ricorrente svolge contemporaneamente più attività nel settore del gioco (attività esente Iva) nel settore della ristorazione e dell’animazione (soggette a Iva) e nel settore amministrativo e finanziario (con detrazione parziale Iva). Per il calcolo dell’Iva, per le attività assoggettate, la detrazione è effettuata con il metodo della destinazione effettiva secondo il codice Iva nazionale. A seguito di una ispezione tributaria venivano emessi avvisi di accertamento per gli importi Iva versati nel periodo 2002-2004. Nel riscontro effettuato, era messo in discussione, il metodo utilizzato dalla società ricorrente, nel metodo impiegato per il calcolo dell’Iva detraibile assolta. Per la società ricorrente, la detrazione dell’Iva assolta doveva essere effettuata sulla base di un pro rata che consenta di tener conto delle attività esenti e delle attività imponibili. Sulla base di ciò veniva proposto ricorso, in sede contenziosa. Ricorso respinto dal Tribunale amministrativo e fiscale. In appello era adito il Supremo Tribunale Amministrativo con l’argomentazione che l’Iva portata in detrazione debba essere considerata come una sorta di sovvenzione che, in quanto tale, non può influire sul meccanismo di calcolo della detrazione. Nel dubbio interpretativo della normativa nazionale sull’Iva in oggetto il Supremo Tribunale amministrativo sospendeva il procedimento per portare la questione al tavolo della Corte europea.

La questione pregiudiziale
Con il suo rinvio alla Corte europea, il giudice nazionale vuole chiarimenti in merito alle disposizioni contenute all’articolo 17, paragrafi 2 e 5, nonché all’articolo 19 sesta direttiva Iva. Pertanto, tali norme come vanno interpretate? Ossia, nel senso di dichiarare non compatibile una normativa nazionale che consenta, a soggetti passivi cd. “misti”, la possibilità di calcolare l’Iva detraibile, secondo il pro rata Iva, solamente in considerazione del volume d’affari prodotto nei settori di attività imponibili senza tener conto delle attività esenti.

Nel merito della questione pregiudiziale
Come prima affermazione i giudici sottolineano come, da costante giurisprudenza, il diritto a detrazione previsto dall’articolo 17 e seguenti della sesta direttiva Iva, rientrando nel meccanismo proprio di calcolo dell’imposta, non può essere limitato. Infatti, il meccanismo si esercita immediatamente per tutte quelle imposte che hanno gravato sulle operazioni effettuate a monte e, qualsivoglia limitazione, andrebbe a incidere sul gettito tributario. Secondo l’articolo 17, paragrafo 1, si evince che il diritto a detrazione nasce quando l’imposta diventa esigibile e, nel caso di specie, di soggetti passivi con attività miste, il diritto a detrazione viene calcolato secondo il pro rata di cui all’articolo 19 sesta direttiva Iva. Quest’ultima direttiva prevede, inoltre, all’articolo 11, A, paragrafo 1, lettera a), che, in caso di sovvenzioni, direttamente connesse col prezzo di un bene o servizio, le stesse siano da considerare imponibili nella stessa misura in cui lo sono il bene e servizio stesso. Per quanto detto, si evince che il metodo di calcolo della detrazione utilizzato dalla società ricorrente sia diverso da quello sopra descritto o meglio legato alla destinazione dei beni o servizi a una precisa attività. Poiché però, la società esercita anche attività assoggettate a Iva, il diritto a detrazione, secondo il metodo della destinazione effettiva, investe tutte le imposte gravate a monte. Siccome l’utilizzo del metodo della destinazione effettiva è stato preventivamente autorizzato, ecco che allora che è possibile utilizzare tale metodo in deroga alle disposizioni dell’articolo 19 della sesta direttiva. Si può affermare, infine, che il diritto a detrazione non può essere limitato.

Il verdetto dei giudici europei
I togati europei non ritengono compatibile la normativa nazionale, di cui alla questione pregiudiziale in oggetto, con le disposizioni in materia della sesta direttiva Iva. Pertanto, nel conteggio dell’importo detraibile ai fini Iva, si deve tenere conto, nel calcolo del pro rata di detraibilità, sia dell'Iva versata a monte riferibile alle attività imponibili sia quella riferibile alle attività che non rientrano nel campo di applicazione dell’imposta in quanto esenti.


(Sentenza Corte UE del 16.02.2012 procedimento C-25/11)


Fonte: Agenzia Entrate

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