Non occorre essere iscritti all’Automobilclub storico italiano (Asi) o alla Federazione motociclistica italiana (Fmi), per usufruire dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica prevista per i veicoli di “particolare interesse storico e collezionistico” individuati dall’Asi o dalla Fmi con propria determinazione (articolo 63, comma 2, della legge 342/2000).

Tuttavia, può essere necessario documentare con un’attestazione rilasciata dagli stessi enti che il proprio veicolo ultraventennale, non specificamente individuato nelle suddette determinazioni, è considerato di “particolare interesse storico”, in quanto possiede i requisiti prescritti dalla norma agevolativa.

Questo, in sintesi, l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate – competente solo per le tasse automobilistiche dovute dai residenti nelle Regioni a statuto speciale – con risoluzione 112/E del 29 novembre, che chiarisce una questione di rilevante interesse per i proprietari dei veicoli considerati storici ai sensi dell’articolo 63, comma 2.

Tale disposizione disciplina l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e i motoveicoli ultraventennali di “particolare interesse storico e collezionistico” che:
sono costruiti specificamente per le competizioni
sono costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione a esposizioni o mostre
pur non appartenendo alle due precedenti categorie, rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

Tali veicoli sono individuati dall’Automobilclub storico italiano e, per i motoveicoli, anche dalla Federazione motociclistica italiana, con determinazione annuale (comma 3, articolo 63, legge 342/2000).

Il dubbio interpretativo riguardava la necessità, o meno, dell’iscrizione nei registri tenuti dai predetti enti, al fine di beneficiare dell’esenzione.
Inoltre, è stato chiesto all’Agenzia, con quali modalità vada comprovata la sussistenza del requisito del “particolare interesse storico e collezionistico” del veicolo, da parte del contribuente non iscritto.

Il quesito assume rilevanza in quanto l’articolo 60, comma 4 del nuovo codice della strada (Dlgs 285/1992) stabilisce che rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: Asi, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico Fmi.

L’Agenzia delle Entrate osserva che, per i veicoli ultraventennali, l’esenzione è subordinata alla preventiva determinazione annuale degli enti associativi riconosciuti dalla legge, l’Asi e la Fmi, i quali individuano le tipologie di veicoli in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell’articolo 63. Inoltre, l’articolo 63, ai commi 2 e 3, non delinea alcuna procedura di tipo autorizzatorio né prevede, per il riconoscimento dell’esenzione, alcuna iscrizione nei registri suindicati.
L’iscrizione richiesta dall’articolo 60 del codice della strada, per poter considerare un veicolo di interesse storico e collezionistico, quindi, non esplica effetti in ordine all’individuazione, sotto il profilo fiscale, dei veicoli di “particolare interesse storico e collezionistico”.

Tale orientamento trova conferma nella sentenza 455/2005 della Corte costituzionale che, in relazione al citato articolo 60, afferma che tale “disposizione individua i veicoli di interesse storico collezionistico al solo fine di regolarne la circolazione stradale (…) e non può estendersi al diverso ambito settoriale dell’esenzione dalla tassa automobilistica sia perché tale esenzione trova una compiuta e specifica disciplina nel citato articolo 63, sia perché la norma agevolativa fa riferimento ai veicoli di “particolare” interesse storico e collezionistico non a quelli di mero interesse storico e collezionistico”.

Chiarisce, inoltre, l’Agenzia che, in assenza di specifica individuazione dei veicoli nelle ricordate determinazioni annuali, il contribuente potrà documentare con un’attestazione rilasciata dall’Asi o dalla Fmi che il proprio veicolo ultraventennale è considerato di “particolare interesse storico e collezionistico”, in quanto in possesso dei requisiti prescritti dalla norma agevolativa (lettere a, b e c del comma 2, articolo 63, legge 342/2000).


Fonte: Agenzia Entrate

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