Domanda
Una agenzia di assicurazione ha sottoscritto un contratto di solidarietà ex L. 236/93, art. 5, comma 5 ed il Ministero del Lavoro ha concesso il relativo contributo. Tale contributo deve essere ripartito in parti uguali tra impresa e lavoratori e per questi ultimi esso non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi. Si richiede pertanto se l'azienda, in fase di erogazione del contributo di competenza dei dipendenti, debba regolarmente assoggettare tali somme a Irpef o se le stesse, visto che sono esenti da Inps, siano completamente esenti anche da imposta Irpef.

Risposta
La legge prevede due tipi di contratti di solidarietà:
- i contratti di solidarietà per le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS (art. 1 Legge n. 863/84);
- i contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS e per le aziende artigiane (art. 5, comma 5, Legge n. 236/93).
Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario. Il contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. La somma corrisposta al lavoratore è reddito a tutti gli effetti e il sostituto d'imposta che la eroga è tenuto ad operare la ritenuta d'acconto.


Fonte: IPSOA

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