Domanda
La scrivente Amministrazione Comunale deve provvedere su istanza del Curatore Fallimentare al pagamento di una fattura emessa da una ditta dichiarata fallita a seguito di sentenza del Tribunale. Lo stesso Curatore chiede che il pagamento sia effettuato mediante emissione di assegno circolare non trasferibile così intestato: "Fallimento ditta XXX" Ciò premesso, considerata la natura speciale della procedura, si chiede di conoscere quanto segue: 1)Se sia legittimo il pagamento nella forma richiesta dal Curatore (assegno circolare non trasferibile). 2)Se il pagamento in oggetto rientri nell'alveo di applicazione della Legge 136/2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con obbligo di indicazione nel mandato di pagamento del Cig, Cup e conto corrente dedicato. 3)Se la scrivente Amministrazione debba procedere alle verifiche di regolarità contributiva DURC ed eventualmente, se l'ordinativo di pagamento supera euro 10.000,00, anche a quelle di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973.

Risposta
Per quanto riguarda la tracciabilità degli flussi finanziari tale strumento, disciplinato principalmente dall'art. 3 e dall'art. 6 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, non prevede deroghe per società fallite. Le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto d'appalto pubblico tra operatore economico e mittente pubblico ad eccezione dei casi previsti dalla legge e richiamati nella Determinazione del 7 luglio 2011 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ad es. contratti ex art. 25 del Codice).
Gli obblighi si articolano in tre adempimenti da lei elencati: utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva; effettuazione dei movimenti finanziari con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; indicazione, ad ogni transazione, del codice identificativo di gara (CIG), ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, del codice unico di progetto (CUP). Pertanto non ne ammissibile effettuare il pagamento con un assegno circolare non trasferibile in quanto tale strumento non assicura la piena tracciabilità dell'operazione e non è annoverato tra strumenti ammissibili nella suddetta Determinazione dell'Autorità.
A titolo di completezza corre l'urgenza di segnalare che, ai fini del semplice test di legittimità, tale forma di pagamento non può essere in alcun modo considerata illegittima in senso generale, ma solo nei confronti di soggetto appartenente alla PA (in altre parole, vige una sorte di illegittimità limitata in senso soggettivo).
Con riferimento alla verifica DURC ed agli obblighi di cui all'art. 48bis del D.P.R. 602/1973, attuato con il D.M. del 18 gennaio 2008, non sono previsti esoneri per società dichiarate fallite: pertanto la Sua Amministrazione Pubblica verificherà - anche in via telematica - se la società soggetta a procedura concorsuale è inadempiente rispetto alla notifica di una o più cartelle per un ammontare complessivo superiore a tale importo.


Fonte: IPSOA

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