L’amministrazione può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi, quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente (es. autovetture, possidenze immobiliari, incrementi patrimoniali, etc.) si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo. In tal caso, incombe al contribuente l’onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili o separatamente tassate (Cass. 2009/10385). Nel particolare caso della disponibilità di immobili acquisiti in via ereditaria, l’effettiva capacità contributiva va individuata non in base alla mera proprietà o provenienza degli stessi, ma valutando il necessario sostenimento di spese congrue per il loro mantenimento (Cass. 2002/10603 e 2011/7408). Lo stesso dicasi per la manutenzione di veicoli di risalente immatricolazione (Cass. 2007/1294 e 2011/7408).

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